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Il pegno


Esso è il diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa mobile del debitore.
Questo dà il diritto di far espropriare il bene e di soddisfarsi con preferenza rispetto ad altri creditori.

Il pegno nasce con un contratto tra creditore e debitore che ha natura reale, cioè si perfeziona con la consegna del bene al creditore.
Il contratto deve essere concluso per scrittura avente data certa, cioè scrittura privata registrata.
Il creditore pignoratizio non deve usare o dare a terza la cosa che ha ricevuto in pegno.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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