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L'inadempimento


Si ha inadempimento quando il debitore:
1. non esegue la prestazione dovuta;
2. quando la esegue in modo inesatto;
3. quando la esegue in modo parziale.

Si ha inadempimento anche quando il debitore si rifiuta di adempiere e quando si presenta un'impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore. La mora del debitore si ha quando il debitore adempie in ritardo. La legge dice che non si deve solo avere ritardo, ma anche che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore.

La costituzione in mora si ha solo quando c'è intimazione da parte del creditore di ricevere il pagamento o la prestazione, l'intimazione può anche essere fatta per iscritto.

Vi sono casi in cui la mora per il debitore scatta automaticamente, cioè:
1. il debito deriva da fatto illecito;
2. il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere l'obbligazione;
3. è scaduto il termine fissato e l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore.

Nel caso in cui il debitore sia messo in mora da parte del creditore, vi sono casi in cui il debitore debba risarcire al creditore i danni causati dal ritardo.
 
L'inadempimento rappresenta una violazione del dovere specifico del debitore che era tenuto ad adempiere e non l'ha fatto.

Il debitore dunque risulta essere personalmente responsabile dell'inadempimento.

A questa responsabilità si affianca anche la responsabilità patrimoniale del debitore, il cui principio è scritto nell'art. 2740.

La responsabilità del debitore è quindi contrattuale.

Il debitore che non adempie esattamente l'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono stati causati da cose non imputabili a lui.

Il debitore è liberato da responsabilità solo se dimostra che:
1. l'inadempimento è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione;
2. la causa dell'impossibilità non è imputabile al debitore;

Il risarcimento del danno per inadempimento o per ritardo deve comprendere, secondo l'art. 1283:
1. perdita subita; danno emergente
2. mancato guadagno; lucro cessante

La responsabilità patrimoniale del debitore è un istituto posto a tutela del diritto del creditore di ottenere l'adempimento dell'obbligazione.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il patrimonio del debitore costituisce una garanzia.
Se non c'è l'adempimento il creditore si soddisfa con i beni del debitore.

Questa soddisfazione ha luogo grazie al procedimento di esecuzione forzata sotto il controllo dell'autorità giudiziale.

Il patrimonio è un'entità variabile e dunque entrano in gioco l'azione surrogatoria e l'azione revocatoria in modo che il creditore possa conservare quella garanzia patrimoniale generica che gli viene offerta dal patrimonio del debitore.

La garanzia patrimoniale specifica è quella che si costituisce non su tutto il patrimonio del debitore, ma sui singoli beni determinati; i beni rimangono in possesso del debitore, ma sono destinati a soddisfare le aspettative dei creditori in caso di inadempimento.

La garanzia patrimoniale ha per oggetto l'ipoteca e il pegno, che sono due privilegi speciali.

Il debitore per adempiere ha bisogno della cooperazione del creditore (ovviamente dipende dal tipo di prestazione). La mancata cooperazione del creditore si ha quando il creditore si rifiuta di ricevere la prestazione offerta dal debitore. Questo può essere dovuto a:
1. trascuratezza del creditore;
2. contrasto con l'altra parte circa l'entità o qualità della prestazione;
3. sopravvenuta mancanza di interesse per l'adempimento.

La mora del creditore è il rifiuto ingiustificato del creditore di ricevere la prestazione offerta nei modi previsti dalla legge. O ancora, l'omissione da parte del creditore di compiere quanto è necessario al fine di permettere al debitore di adempiere.

Questi comportamenti, come già visto per il debitore, fanno si che il debitore possa mettere in mora il creditore. Una volta che il creditore è in mora, si verificano diversi fatti:
1. il creditore deve rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione delle cose dovute;
2. il creditore è tenuto a risarcire il danno che ha causato con il suo rifiuto;
3. Il debitore è obbligato a corrispondere al creditore solo quegli interessi e quei frutti che deve dare;
4. il creditore deve sopportare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa che non è imputabile al debitore.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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