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L'invalidità del contratto


Un contratto è invalido quando, al momento della conclusione, esso presenta uno o più difetti di una gravità tale da impedirgli di produrre effetti che le parti intendevano raggiungere.

Le cause di invalidità di un contratto sono:
1. la nullità; (ex tunc); questa si ha in presenza dei difetti più gravi, come la mancanza di uno degli elementi essenziali. Il contratto non può produrre alcun effetto quindi risulta nullo.
2. l'annullabilità; (ex nunc); questa è causata da vizi meno gravi, sanabili a determinate condizioni. Il contratto annullabile può produrre effetti e li produce fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un giudizio richiesto dalla parte interessata.
3. la rescindibilità. Questa riguarda alcune situazioni piuttosto circoscritte, come ad esempio il contratto concluso in caso di pericolo.

I difetti che abbiamo trattato sopra riguardano la struttura del contratto. Essi si devono verificare al momento della sua conclusione, quando le parti raggiungono l'accordo e non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano la risoluzione del contratto.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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