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La risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto


Con il termine risoluzione intendiamo lo scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto. Ad esempio, quando dopo aver concluso il contratto, la prestazione pattuita diventa troppo onerosa, oppure impossibile da fare. In questo caso il vincolo viene meno e si scioglie il rapporto contrattuale.

La risoluzione del contratto può essere determinata da una delle seguenti ipotesi:
1. inadempimento;
2. impossibilità sopravvenuta;
3. eccessiva onerosità sopravvenuta.

Per inadempimento si intende tanto la mancata esecuzione di un'obbligazione, quanto un'esecuzione parziale, inesatta o tardiva.

In tutti questi casi la parte lesa può scegliere tra:
1. l'adempimento del contratto;
2. richiedere la risoluzione, cioè lo scioglimento.

Vi sono due tipi di risoluzione per inadempimento:
1. Risoluzione giudiziale, cioè quella pronunciata dal giudice con una sentenza, art. 1455;
2. Risoluzione stragiudiziale, che è fatta solo dalla parte non adempiente; questa si realizza in questi casi:

-diffida ad adempiere; è un documento scritto alla parte che non adempie dandogli un termine; in questo caso, scaduto il termine, la parte che non ha adempiuto può anche non farlo, poiché il contratto è risolto di diritto.
-clausola risolutiva espressa; questa è una clausola che le parti possono, se sono d'accordo, includere nel contratto che stipulano. Queste pattuiscono che se una di esse non eseguirà una delle obbligazioni del contratto, quest'ultimo si risolverà di diritto. Per applicare questa è necessario che la parte non inadempiente dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva (art. 1465)
-termine essenziale; è una scadenza che si dà alla parte che deve adempiere; in questo caso se essa non adempie allora il contratto si risolve di diritto e la parte che non ha lavorato non è più tenuta a farlo.

Una parte ha però il diritto di non adempiere se l'altra parte non adempie; questa situazione prende il nome di eccezione di inadempimento. (art. 1460)

L'inadempimento delle obbligazioni che nascono da un contratto non determina soltanto la richiesta di adempimento e alla risoluzione del contratto. L'inadempimento porta anche a delle responsabilità: obbliga cioè l'inadempiente a risarcire il danno procurato al creditore. Quest'obbligo non sparisce nemmeno se il creditore ha richiesto la risoluzione del contratto.

In questo caso, la legge per dare degli strumenti per garantire che non ci sia inadempimento, prevede:
1. clausola penale;
2. caparra confirmatoria.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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