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Il contratto del consumatore

Il contratto del consumatore


Le clausole vessatorie e la tutela del consumatore debole. In questo modo, il proprietario dell'impresa, può inserire delle clausole che vanno a ledere il consumatore; la clausole vengono dette dagli studiosi “vessatorie”, e l'art. 1341 ne fornisce una lista. Ci sono quelle che prevedono una proroga o rinnovazione del contratto stesso. Al fine di tutelare il contraente debole contro gli abusi, il codice impone che queste clausole, per essere ritenute efficaci, debbano essere specifacatamente approvate per iscritto.

Nel 1996, insieme alla direttiva dell'UE del 1993, è stato inserito nel codice un capo dedicato ai contratti del consumatore, le cui disposizioni sono state trasferite poi con un decreto legislativo chiamandolo del tutto codice del consumo.

Queste disposizioni fanno un elenco delle clausole vessatorie che possono essere dichiarate nulle anche se il consumatore le conosceva e le ha sottoscritte. Questo perché c'è un'eccessiva disparità tra il singolo cliente e l'impresa che vuole che il contratto venga firmato.

La tutela del consumatore c'è se:
• il consumatore tutelato, che è una persona fisica, non agisca in qualità di imprenditore; infatti si ritiene che in questo caso abbia la capacità di difendersi da solo;
• l'imprenditore o professionista che utilizza il contratto contenente clausole vessatorie lo faccia nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale: in poche parole che sia inerente alla propria attività lavorativa;
• le predette clausole determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto;
• Nonostante la sottoscrizione da parte del cliente, alcune clausole vessatorie possono essere eliminate. C'è una tutela particolare? L'approvazione per iscritto. Le cose sono cambiate quando è intervenuta l'UE dicendo che comunque non bastava la firma del contraente, 1996.

Il codice del consumo fa una distinzione tra le presunte clausole vessatorie e le clausole che sono sempre vessatorie. Le clausole proposte per iscritto devono comunque e sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Se ci sono dei dubbi, allora prevale l'interpretazione. Il codice del consumo prevede anche delle clausole che sono previste vessatorie fino a prova contraria, cioè dove è compito dell'imprenditore provare che esse non sono state inserite per andare a danneggiare il prossimo. Le clausole, invece, considerate sempre vessatorie sono quelle che vanno a colpire con pena nullità anche se sono state oggetto di trattativa. Questa nullità del contratto porta dei benefici solamente al consumatore: ciò significa che l'imprenditore non può farla valere in giudizio, non ha diritto d'azione.
Si tratta dei casi più gravi: cioè delle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
• escludere o limitare la responsabilità dell'imprenditore in caso di morte o danno al consumatore;
• escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti dell'imprenditore in caso di inadempimento parziale o totale o adempimento inesatto;
• prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere.

L'art. 36 è tassativo, obbligatorio; se un contratto non è più valido è come se non fosse mai esistito; anche gli effetti che si sono sviluppati sono annullabili. Se io ho dato dei soldi ho il diritto di riprendermeli come se non li avessi mai dati. La nullità del contratto può essere:
1. EX TUNC: prima – allora; la nullità del contratto da allora;
2. EX NUNC: prima – adesso; la nullità da ora.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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