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Distinzioni tra Associazioni, Fondazioni e Comitati



La persona fisica si estingue con la morte e l’insieme dei suoi averi deve trovare un nuovo proprietario che può essere un suo erede o in mancanza lo Stato. Il Libro PRIMO del Codice civile parla delle persone giuridiche pubbliche (enti) dopo aver analizzato le persone fisiche. A tal riguardo consideriamo le ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI.
Le associazioni sono enti che possono o no essere riconosciute come persone giuridiche a seconda che abbiano o no ottenuto il cosiddetto RICONOSCIMENTO. Distingueremo le ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE dalle ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE. I partiti politici sono associazioni non riconosciute, si istituiscono attraverso la stipula di un contratto con finalità politica. Le persone giuridiche pubbliche si distinguono dalle società in quanto non hanno scopi lucrativi pur avendo esercizio economico come associazioni che si occupano di ricerca dove gli utili non sono distribuiti ma reinvestiti. L’associazione riconosciuta è una persona giuridica, ha autonomia patrimoniale perfetta cioè per i debiti contratti dall’associazione non riconosciuta risponde solo il patrimonio dell’associazione; i creditori, in tale caso, possono far valere i loro diritti solo nei confronti del patrimonio della stessa. Entrambe le associazioni (riconosciute e non) hanno uno statuto, uno scopo lecito, atto pubblico costitutivo ed un patrimonio. Essendo enti, soggetti di diritto, non possono esprimere una loro volontà se non attraverso gli amministratori, assemblea degli associati.
Riguardo al patrimonio che deve essere previsto per entrambe le associazioni, le cose si diversificano a seconda che l’associazione chieda o meno il riconoscimento e quindi la qualifica di persona giuridica.
Il riconoscimento è attribuito dal PREFETTO che verifica la liceità dello scopo da perseguire e se tutto è in regola. Per alcuni casi la titolarità per conferire il riconoscimento spetta alla REGIONE. L’associazione sarà controllata anche successivamente dal prefetto per constatare la fedeltà ai principi stabiliti inizialmente.
L’associazione non riconosciuta ha gli stessi aspetti di quella riconosciuta; si differenzia dalla prima per l’assenza di valutazione di congruità del patrimonio e scopo da parte del prefetto e non vi è alcun potere di controllo da parte di nessuna autorità quindi sono gli amministratori che agiscono per conto della stessa, caso evidente il circolo tennis dove ogni aderente versa una quota associativa per poter fruire dei suoi servizi nell’arco di un tot di tempo. Mettiamo che si decidono dei lavori di ampliamento per i locali dell’associazione; si contrae un obbligo con un appaltatore che al momento di riscuotere non ottiene quanto pattuito. Ci troviamo davanti ad un tipico caso di responsabilità solidale (di chi ha agito per nome e per conto dell’associazione). La responsabilità solidale evidenzia la solidarietà passiva di fronte a due o più condebitori in cui il creditore ha legittimazione a soddisfarsi chiedendo l’intero a uno o a tutti contemporaneamente a sua scelta sempre nell’ammontare del credito. L’associazione non riconosciuta pone dei problemi in merito a tali azioni; gli associati rispondono in ragione della quota sottoscritta quindi possono perdere la loro quota non potendo o volendo usufruire dei suoi servizi. La responsabilità degli amministratori è limitata a quelli che hanno agito in nome e per conto dell’associazione nei confronti del terzo contraente. Gli associati non possono far valere una responsabilità solidale, personale degli amministratori; solo il terzo, creditore di una prestazione, può agire anche contro gli amministratori che hanno contratto in nome e per conto dell’associazione. Gli altri due istituti riferiti alle persone sono: la fondazione ed i comitati. La fondazione è sempre dotata di personalità giuridica a differenza dell’associazione. Essa dispone di un patrimonio che è costituito dal fondatore per il perseguimento di uno scopo lecito e meritevole. Si pensi ad un collezionista di quadri che, alla sua morte, voglia trasferire il suo patrimonio creando una fondazione avente lo scopo di far fruire la stessa a chi ha interesse, passione. La fondazione prevede un DECRETO DI RICONOSCIMENTO da parte del PREFETTO, si può costituire anche per testamento (negozio giuridico mortis causa). Ci saranno organi amministrativi e controlli posteriori. La responsabilità degli amministratori non sarà personale ma collettiva. La fondazione è una persona giuridica.
Per quanto riguarda i comitati possiamo affermare che la loro finalità deve essere lecita. Puntualizziamo che se i comitati sono riconosciuti saranno persone giuridiche pubbliche altrimenti restano soggetti di diritto. I fondatori dei comitati risponderanno personalmente per gli eventuali debiti contratti con terzi.

Tratto da CAPACITÀ DI AGIRE di Giuseppe Rondinone
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