Skip to content

Dai diritti reali di godimento al concetto di possesso e sue particolarità



Tra i diritti reali di godimento il più frequente è il diritto d’usufrutto. Esso può essere costituito per LEGGE, VOLONTA' DELLE PARTI e per USUCAPIONE. Si parla di usufrutto costituito per legge quando ci riferiamo alla condizione giuridica in cui i genitori hanno l’usufrutto sui beni dei figli minori e si può costituire per contratto (il proprietario e l’usufruttuario si accordano mediante un contratto costitutivo del diritto d’usufrutto). Il diritto d’usufrutto conferisce all’usufruttuario il diritto di godere del bene e trarne i frutti: tale diritto di godimento ha dei limiti in quanto l’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene. Se vi è un campo di grano concesso in usufrutto l’usufruttuario deve rispettare tale coltivazione traendone ogni utilità.
L’usufruttuario può dare ad altri la gestione del bene ricevuto (trasferendo il diritto d’usufrutto), locarlo, apportare migliorie. Bisogna anche considerare che il diritto d’usufrutto è limitato nel tempo; se le parti non hanno stabilito un termine, esso coinciderà con la durata della vita dell’usufruttuario. Per le persone giuridiche cosa accade in tema d’usufrutto? In termini di tempo la durata massima prevista dalla legge è di 30 anni. L’usufrutto si può costituire su un bene consumabile? I beni consumabili sono quei beni che, con il loro utilizzo, perdono la loro identità materiale. Si può istituire il diritto d’usufrutto su un bene consumabile ma l’usufruttuario, al termine del periodo di utilizzo dello stesso, non potrà restituire lo stesso bene originario al proprietario in quanto sarà mutato. Per essere più precisi in tale fattispecie si avrà il QUASI USUFRUTTO per cui il proprietario riceverà il relativo valore economico dall’usufruttuario ed inoltre è in facoltà dell’usufruttuario restituire altrettanti beni della stessa qualità e quantità. Se ho un usufrutto su una somma di denaro, l’usufruttuario dovrà rendere la stessa quantità di monete  concesse.
L’USO e l’ABITAZIONE sono dei corollari del diritto d’usufrutto. Il diritto d’uso è rappresentato nell’usare una cosa altrui, ha una naturale personale; si estrinseca nel diritto di servirsi della stessa cosa altrui ma limitatamente ai bisogni del titolare o della sua famiglia e lo stesso dicasi per il diritto d’abitazione. Nel caso dell’uso e dell’abitazione il diritto è personale, non può essere ceduto a terzi a differenza di quanto accade con l’usufrutto. Il diritto d’uso e d’abitazione non possono essere mai dati in locazione (art. 1024). Altro diritto reale su cosa altrui è la SUPERFICIE. Il diritto di superficie consiste nel fare e mantenere una costruzione su suolo altrui, possiamo dire che il superficiario ha il diritto di costruire su fondo altrui divenendo proprietario della costruzione senza essere proprietario del fondo, vi è una deroga al principio della cessione (proprietà superficiaria). Il diritto di superficie è quello che si avvicina di più alla proprietà. Esso può avere una doppia veste cioè si può configurare come IUS AEDIFICANDI (diritto di costruire e mantenere la costruzione edificata separatamente dal suolo), ma anche come proprietà superficiaria (il proprietario del fondo su cui si è costituito concede ad un soggetto la proprietà dell’edificio mantenendo la proprietà del fondo). La proprietà si estende anche nel sottosuolo (usque ad sidera, usque ad inferos). Altro diritto reale di godimento è l’enfiteusi, diritto datato e molto antico. E’ un diritto a favore di un soggetto di usare lo stesso bene con gli stessi diritti ma con un obbligo: migliorare il fondo e corrispondere un compenso o materiale o in natura al proprietario. L’enfiteusi può anche essere perpetua perciò si associa alla proprietà. Se si costituisce l’enfiteusi ad tempus non può essere inferiore ai 20 anni perché nessuno andrebbe ad apportare benefici se non ne potesse percepire utilità. Altro diritto reale è dato dalle SERVITUPREDIALI. La servitù è il peso imposto su un fondo (fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente ad un altro proprietario. La servitù prevede quindi due fondi di soggetti diversi; un fondo dominante trae un’utilità dalla limitazione, dal peso imposto sul fondo servente. L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Ci possono essere, a tal riguardo, servitù di vista o di paesaggio per cui la servitù si connota nel divieto di costruire, caso molto frequente. E’ necessario che ci sia un presupposto oggettivo affinchè si abbia la servitù e cioè la contiguità dei fondi.
Le servitù si possono costituire per LEGGE (COATTIVE: FONDO INTERCLUSO = se ci sta una proprietà il cui fondo è circondato da altri e non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela, ha diritto di servitù di passaggio). In tale caso il fondo dominante si giova della possibilità che il suo proprietario possa attraversare il fondo altrui che è limitato. Se un soggetto proprietario di un fondo intercluso vuole costituire una servitù deve far valere il suo diritto pacificamente facendo presente al proprietario del fondo vicino la sua necessità di passaggio. Se non si può raggiungere tale accordo, il proprietario che ne ha necessità può adire le vie legali per avere tale servitù di passaggio. Un’ipotesi particolare è costituita dalla servitù per destinazione del padre di famiglia. Facciamo un esempio: si parla di un fondo che originariamente apparteneva ad un soggetto e successivamente non è più tutto suo. In passato quando il fondo era interamente di un solo proprietario, lo stesso aveva deciso di fare delle opere per migliorare il fondo (parte del fondo è più vicina ad un fiume e si crea una canalizzazione che apporta beneficio ad entrambe le parti dello stesso) la parte è venduta ad un terzo e nulla si dice della miglioria apportata con la canalizzazione, accade che di fatto quell’opera strutturale si trasforma in servitù. Il presupposto essenziale per far emergere la servitù è rappresentato dalla situazione di due proprietari diversi rispettivamente del fondo dominate e del fondo servente.
Nell’ipotesi si tratti di un unico proprietario si ha il fenomeno della CONFUSIONE della servitù che si estingue. Ritorniamo al possesso affermando che il legislatore tutela il possesso perché è la certezza dei rapporti giuridici. Tutelando il possesso si tutela anche la proprietà. Per esempio: io sono proprietario di un codice e decido di venderlo ma trovato l’acquirente lo darò allo stesso per un motivo qualsiasi a distanza di una settimana nonostante sia già stato pagato; faccio lo stesso con un altro soggetto cui prometto la vendita del codice e glielo consegno dietro pagamento. Incontrato il primo acquirente non gli dò il codice già venduto e né i soldi, cosa può accadere? Il successivo studente avrà titolo a far valere il suo possesso reale in virtù del principio sancito dall’art. 1153 riferito solo a beni mobili da chi non è proprietario e cioè: POSSESSO VALE TITOLO (USUCAPIONE ISTANTANEA). L’acquisto è a titolo originario. Ciò avviene in quanto non vi è un registro di beni mobili che non siano aerei, navi, automobili. Per i beni immobili vi è la pubblicità immobiliare (trascrizione) (prevale chi per primo trascrive l’acquisto non chi ha venduto per primo). Se ci riferiamo al primo caso della vendita del codice possiamo dire che il primo soggetto potrà solo farsi ridare i soldi indietro dal proprietario del codice ed eventualmente danni se ce ne sono stati. Il possesso serve anche a fornire la prova della proprietà. Chi è proprietario di un bene ma non è possessore in quanto un altro lo gestisce ed agisce a tutela del suo diritto di proprietà deve dimostrare di essere proprietario del bene. Ciò si dimostra facendo emergere che il soggetto acquirente ha acquisito da un altro quanto meno per usucapione. Il tempo utile per usucapione di solito è 20 anni ma vi sono durate inferiori. Vi è l’usucapione abbreviata (USUCAPIONE ISTANTANEA), usucapione decennale (acquisto in buona fede di un bene immobile da un non proprietario che usucapisce, avendo trascritto l’atto, in 10 anni). La legge mi permette di dimostrare il mio possesso attraverso l’istituto dell’ACCESSIO POSSESSIONIS (unione del possesso). Se ho acquistato a titolo derivativo da Tizio, che aveva già posseduto per 18 anni, io, acquistando a titolo derivativo, ho la possibilità di unire il mio possesso a quello del mio dante causa per provare l’usucapione. Poi vi è la regola del POSSESSO PRESUNTO. Se io dimostro di essere possessore oggi e riesco a dimostrare di esserlo stato 10 anni fa si presume che io abbia posseduto MEDIO TEMPORE. Tutto ciò avviene quando devo agire per rivendicare la proprietà nei confronti di terzi.

Tratto da DIRITTI REALI di Giuseppe Rondinone
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.