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L’obbligazione = un rapporto giuridico tra soggetti determinati che trova titolo nel contratto, nel fatto illecito ed in altri casi



Mentre nella responsabilità contrattuale ho la violazione di un obbligo predeterminato tra soggetti (il debitore che non paga), nella responsabilità extracontrattuale per fatto illecito le sfere giuridiche entrano in contatto con la commissione del fatto illecito e a quel punto nasce l’obbligo risarcitorio. La sanzione tipica del diritto civile sia che si manifesti come responsabilità contrattuale che extracontrattuale è sempre la stessa, il risarcimento del danno. L’ordinamento civile tutela i diritti attraverso le forme di responsabilità.
DAI CONCETTI DI PERSONA, SOGGETTO E PARTE DEL CODICE CIVILE FINO ALLE RECENTI PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, COMPARATE A LIVELLO COMUNITARIO E NON, SUI DIRITTI DEI NASCITURI
Iniziamo a parlare del primo libro del Codice Civile riferito alle PERSONE ed in particolare dalla capacità naturale. Teniamo presente il concetto di persona e la distinzione rispetto al SOGGETTO e PARTE.

La PERSONA ha l’idoneità ad essere titolare di diritti e obblighi; il concetto di persona nel diritto non coincide con quello nella scienza. Abbiamo le PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE (Stato) e le PERSONE GIURIDICHE PRIVATE (SOCIETA’ DI CAPITALI). Vediamo i concetti di SOGGETTO e PARTE.

Il SOGGETTO del diritto è rappresentato dagli enti non personificati per esempio: il condominio è un ente che ha determinate attribuzioni ma non è una persona giuridica, è un soggetto di diritto che può essere titolare di situazioni giuridiche rilevanti. Pensiamo alle società di persone come le società a nome collettivo (snc) che non hanno personalità giuridica come anche le società di capitali ma hanno la capacità di essere titolari di diritti ed obblighi quindi hanno una soggettività giuridica minore per esempio le associazioni non riconosciute, non profit. La PARTE si manifesta nel contesto del contratto (art. 1321) che è la fonte per eccellenza delle obbligazioni, negozio giuridico molto diffuso. La PARTE attiene alla definizione di contratto come accordo tra parti (CENTRI DI INTERESSE). La PARTE non coincide con il SOGGETTO poiché essa è un centro giuridico d’interesse. Si può avere una parte con una pluralità di soggetti (parte o composizione plurisoggettiva) o possiamo avere un accordo, contratto che presuppone almeno due parti dove avremo appunto due parti ma un solo soggetto naturalisticamente parlando cioè un solo individuo. Pensiamo alla vendita di un bene immobile; ammettiamo che io sia proprietario di questo bene adibito ad uso abitativo e si presentino due fratelli che vogliono acquistare e chiedano di concludere un contratto di vendita. In questo caso ho un accordo tra due parti per costituire un rapporto giuridico di natura patrimoniale avente fuoriuscita dalla mia sfera giuridica (patrimonio) del diritto di proprietà su questo immobile e l’ingresso di questo diritto di proprietà nella sfera giuridica dei due fratelli e come corrispettivo l’arricchimento del mio patrimonio per il pagamento del prezzo convenuto e conseguente impoverimento del patrimonio dei due fratelli per il pagamento del prezzo. Quindi ho due parti contraenti ma tre soggetti. Ho un caso in cui posso avere un solo soggetto naturalisticamente che però in sé rappresenta due parti e quindi concludo un contratto come se avessi due parti. Un caso eloquente è la conclusione del contratto con se stesso riferito alla rappresentanza. Il contratto con se stesso sarebbe una contraddizione in termini logicamente poiché il codice mi dice che il contratto è l’accordo di due o più parti; tuttavia giuridicamente può verificarsi quando mi presento come rappresentante di chi acquista o come diretto interessato. I due centri di interesse sono quello del venditore perché gli effetti di questo contratto ricadono nella sfera giuridica del venditore essendo il proprietario e la sfera d’interessi dell’altro acquirente di cui ho il potere di rappresentanza o se l’acquisto direttamente rappresento me stesso, il venditore perché pago l’immobile e ne divento proprietario. L’articolo 1 del codice civile afferma che la capacità giuridica si acquista dalla nascita; ora incentriamo l’attenzione sulle persone fisiche idonee a diventare titolari di diritti e obblighi. Dalla nascita si acquista lo status di persona fisica; a tal riguardo si pensi ad un bambino appena nato che eredita un patrimonio, titolare di tale diritto ma avrà bisogno di un’altra persona, i legali rappresentanti: genitori o tutori. La capacità di agire è di poter validamente agire dai 18 anni cioè disporre della propria sfera giuridica. Bisogna tener presente che ci sono i diritti del concepito che sono subordinati all’evento della nascita. I diritti che si riconoscono al concepito sono: art. 462 che parla della capacità delle persone fisiche di succedere e si afferma che può succedere al defunto anche chi era concepito all’atto della morte del titolare dell’eredità. Se accade che alla morte del titolare non vi sono eredi quindi nemmeno il concepito, il patrimonio del defunto va allo Stato che è persona giuridica pubblica. Analizzando attentamente si può notare che il concepito può succedere al defunto e diventerà titolare solo se nascerà; l’art. 474 (capacità di ricevere per donazione) si stabilisce che si riconosce al concepito la possibilità di ricevere la donazione solo alla nascita. Ci sono però alcuni aspetti da considerare riguardo l’art. 1 del Codice Civile perché normativamente in materia di procreazione assistita si garantiscono anche i diritti del concepito.

Bisogna comprendere la soggettività giuridica del’embrione quando lo si deve riconoscere. Oggi ci sono tematiche etico – giuridiche che nel 1942 non esistevano minimamente. La stessa legge sull’aborto ha stabilito che la gravidanza può interrompersi entro un certo tempo e quindi esiste già il concepito.
La giurisprudenza ha ammesso la responsabilità del danno alla salute ed all’integrità fisica cagionato al nascituro prima o durante il parto. Prima o durante il parto non vi è la possibilità di acquisire diritti ma se ha subito malformazioni che hanno determinato danni seri, si è ammessa la possibilità di ottenere il risarcimento del danno. Si è riconosciuta, altresì. La risarcibilità del danno sofferto dal nascituro per l’uccisione del padre attraverso un incidente; tale fattispecie prevede che, se un tizio ha ucciso il padre, il concepito al momento del fatto una volta nato connota la possibilità di risarcimento da parte della madre.

Bisogna valutare tali fenomeni solo da un punto di vista giuridico e non etico – morale. Consideriamo una famosa sentenza storica del dicembre 2015 della Cassazione a sezioni unite per uniformità di giudizio con l’intento di individuare il principio di rito e cioè: nel risarcimento del danno della nascita indesiderata la prova che la gestante, adeguatamente informata dai medici della malformazione del feto, avrebbe interrotto la gravidanza può essere data per presunzione; non è risarcibile il danno da lesione del diritto a non nascere se non sani. In un caso analogo evidenziato nella giurisprudenza americana si è notato che le corti hanno respinto le istanze dei figli con handicap e accolto quelle dei genitori dei figli malformati e ciò anche in Germania ed Inghilterra. In Francia, però, si è attribuito il risarcimento dei figli con handicap a seguito di non diagnosticata malformazione durante la gestazione. La Cassazione, in definitiva, precisa come non si possa escludere la risarcibilità del danno invocando il tradizionale momento del difetto della capacità giuridica del concepito. Per proteggere una certa entità non occorre per fora qualificarla come soggetto di diritto essendo sufficiente che sia oggetto di tutela da parte dell’ordinamento come nel caso del concepito.

Possiamo precisare riguardo a ciò che il concepito subisce un danno durante la gestazione con una condotta e per effetto di tale mala condotta nasce malformato; a questo punto ha diritto ad agire contro chi commesso il danno attraverso i suoi legali rappresentanti o tutore che sia. E’ sicuramente vero che subisce la lesione quando non nato quindi ancora concepito, non soggetto di diritto ma questa è la condotta; con la nascita si verifica il danno. Quando nasce subisce il danno derivante da mala condotta manifesta solo con la nascita quindi non vi è alcuna deroga al principio fondamentale anche in questo caso in cui il nato acquista i diritti per effetto della nascita sebbene la condotta del soggetto che ha commesso il fatto incriminato sia precedente alla gestazione; tuttavia ciò non influisce poiché a fronte di un condotta non appropriata da un punto di vista medico, l’evento danno si verifica in una situazione posteriore. Possiamo affermare che il danno si manifesta con la nascita quindi. L’altro tema è vedere se il soggetto ha diritto a non nascere se non sano. La Cassazione a sezioni unite lo esclude anche perché sarebbe fattore, a fronte di un’ipotetica apertura in tal senso, di un vespaio di situazioni.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Giuseppe Rondinone
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