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segue b) il servizio universale e gli obblighi di servizio pubblico

La nozione di Servizio Universale si discosta da quella dei SP, in quanto si parla di tutte le “prestazioni che non possono essere erogate in modo soddisfacente in un regime di concorrenza”, ossia si da una definizione molto più ristretta e precisa. Le situazioni ce rientrano nella definizione corrispondono ai “fallimenti del mercato”, ossia a tutte quelle prestazioni non remunerative che nessuna impresa privata avrebbe convenienza di erogare in condizioni di libero e perfettamente concorrenziale mercato. Inoltre, dette prestazioni sono imposte dagli ordinamenti stessi, perché ne riconoscono il valor sociale ed indispensabile per la collettività.

Una prima nozione di SU è datata 1894: ci troviamo negli Stati Uniti, in una situazione problematica per il settore delle Telecomunicazioni. Sintetizzando la vicenda, questa nozione era collegata alla nozione di “interconnessione delle reti”.
Molti anni più tardi, nell’Ordinamento Europeo viene introdotto il concetto di SU, inteso come “un insieme di servizi di base, che devono essere assicurati a tutti i cittadini a prescindere dalla loro ubicazione geografica, ad un livello qualitativo che rispetti determinati standard ed a prezzi accessibili”.

Il contenuto del servizio universale è stabilito dalle diverse fonti normative, ossia:
- Regolamenti e Direttive Comunitarie;
- Norme Nazionali;
- Regolamenti Ministeriali su parere delle Autorità di Regolazione settoriale;
Norme emanate da Enti Locali (per particolari ambiti).
Va segnalato che il contenuto non è fisso, ma è continuamente sottoposto ad un controllo ministeriale e ad aggiornamento, in quanto i bisogni della collettività cambiano di continuo a seguito del progresso sociale e tecnologico.

La designazione delle imprese incaricate di fornire le prestazioni di SU avviene tramite:
- Individuazione per legge, generalmente per i casi di forte dominio di 1 solo operatore sul mercato. E’ lui, infatti, l’unico soggetto che in un primo momento è in grado di dare sicurezza e stabilità sulla fornitura delle prestazioni in questione. Il provvedimento di designazione è, però, solo transitorio, per evitare di rafforzare la posizione di monopolio del soggetto.
- Selezione in via amministrativa a mediante Gara Pubblica. Verrà scelto l’operatore che offre il miglior livello qualitativo ad un prezzo (per la PA che dovrà finanziare le “non-economicità” sostenute -> Tariffa=10  Costo per l’azienda=25      Finanziamento Pubblico=15) più basso.
- Ripartizione degli obblighi tra più imprese, ossia sarà il soggetto stesso a decidere se erogare dette prestazioni oppure no, ma nel qual caso dovrà pagare un contributo destinato a quegli operatori che hanno deciso di erogare prestazioni di SU (meccanismo del Play or Pay). Questa è la tecnica meno discorsiva del principio di libera concorrenza sul mercato.

I meccanismi di finanziamento del SU sono 4:
- A carico delle imprese. “Play or Pay”, chi non eroga la prestazione contribuisce, sia all’entrata nel settore sia in momenti successivi, ad un “Fondo Perequativo” di finanziamento, il quale servirà a coprire solo i costi sostenuti dalle imprese che hanno deciso di erogare le prestazioni di SU.
- A carico degli utenti. “Perequazione Tariffaria”, la tariffa della prestazione di servizio è unica per tutti gli utenti, a discapito di quelli per cui costerebbe di meno, ma a favore di quelli per cui costerebbe di più (“vecchietta sul monte sperduto”).
- A carico della PA. Ci sono dei finanziamenti pubblici per la copertura delle diseconomicità provocate dall’erogazione di prestazioni di SU. SI devono evitare, però, gli “Aiuti di Stato” ove questi non servano solo per il fine sopra enunciato, ma vadano ad avvantaggiare un’impresa e a distorcere, quindi, la concorrenza sul mercato.
- A carico delle imprese escluse dal settore e dagli utenti dello stesso in condizioni di Monopolio Legale riguardante non solo le prestazioni di SU, ma anche una serie di prestazioni aggiuntive che portano guadagni al soggetto. Come evidenziato, il finanziamento di queste prestazioni diseconomiche proviene sia dalle imprese a cui viene preclusa una fetta di quel settore con i loro mancati guadagni, e sia dagli utenti del settore, i quali pagano un prezzo tendenzialmente più alto di quello che pagherebbero in condizioni di libera concorrenza.

Tratto da DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI di Michele Fanelli
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