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Le comunicazioni elettroniche

Il settore delle comunicazioni elettroniche, comprendente le televisioni e la telefonia, era caratterizzato da un regime di riserva originaria in cui solo lo Stato poteva operare in questi settori, e da un regime concessorio in cui venivano assegnate a delle Spa in mano pubblica le attività di erogazione del servizio.
Con il passare del tempo, questo regime viene superato, essenzialmente per 2 fattori:
-> il progresso tecnologico, che rende economicamente possibile la duplicazione della rete. Si ha, in questo modo, una concorrenza sulla rete accanto ad una tra le reti, rendendo così ingiustificata la presenza di un monopolio legale nel settore.
-> il diritto comunitario, principalmente con le Dir. 19/96 e la 20/02. La prima, introduce il principio della concorrenza nel settore, sollecitando alla creazione di nuove infrastrutture e all’abrogazione dei diritti speciali ed esclusivi esistenti, nonché alla creazione di un regime regolatorio con annessa autorità di regolazione indipendente (in Italia la AGCOM). La seconda regola aspetti specifici del settore, ossia l’accesso/interconnessione alle reti, il regime autorizzatorio di accesso al settore, il servizio universale ed i suoi aspetti preminenti.

In Italia, questo pacchetto di Dir. viene recepito nel 2003, con il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, che dispone la vigente disciplina e sancisce la piena liberalizzazione del settore.
In particolare, l’accesso al settore avviene previa Autorizzazione Generale, garantendo in questo modo, il quasi completo azzeramento della discrezionalità di decisione in capo alla PA.

L’intervento delle norme pubblicistiche si rileva solo nell’ambito di alcuni aspetti particolari, ossia:
* le risorse scarse: le frequenze dello spettro elettromagnetico vengono assegnate ai vari operatori mediante gara pubblica e nel rispetto di limiti predefiniti per evitare la creazione di posizioni dominanti lesive della concorrenza;
* le prestazioni di servizio universale: devono essere garantite alcune prestazioni di base, come la consegna di elenchi abbonati, o la presenza di cabine per strada;
* le tecniche di designazione delle imprese incaricate delle prestazioni di s.u.:
° gara pubblica, tramite procedure aperte e pro-concorrenziali;
° ripartizione degli obblighi tra più imprese: è l’Autorità che designa quali debbano essere i soggetti in grado di garantire le prestazioni di s.u., seguendo principi di efficacia ed efficienza, oppure su base territoriale. In via transitoria, può essere designato per legge un unico soggetto, l’ex-monopolista, in quanto potrebbe essere l’unico i possesso dei requisiti necessari.
* le tecniche di finanziamento del s.u.: i soggetti che non erogano le dette prestazioni, perché non sono designate dall’Autorità o perché non hanno vinto la gara, partecipa al finanziamento tramite un fondo perequativo (Play-or-pay).
* l’Autorità di Regolazione (e non lo Stato, per evitare conflitto d’interessi, in quanto l’ex-monopolista Telecom è partecipato dal Ministero) ha, inoltre, il potere di designare il cosiddetto “operatore dominante”, ossia il detentore di un significativo potere di mercato, e la facoltà di imporre al soggetto in questione una serie di obblighi specifici volti a favorire l’entrata nel settore di altri soggetti.

Tratto da DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI di Michele Fanelli
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