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I controlli nella Srl: il collegio sindacale

Ogni srl può se vuole darsi un Collegio Sindacale o un revisore. Le srl preferiscono risparmiare soldi e non nominare il Collegio Sindacale. Quando si superano certi livelli il collegio sindacale, che ha anche compiti di revisione, è imposto per legge:
- capitale sociale pari o superiore a 120 mila € (quello della spa);
- vengono superati 2 dei 3 requisiti imposti dalla legge per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

I tre requisiti del bilancio in forma abbreviata sono:
* attivo pari o superiore a 4,4 milioni di €
* ricavi superiori o pari a 8,8 milioni di €
* 50 dipendenti
La denuncia al tribunale (art. 2409) è collocata come ultima norma del sistema dei controlli. Il fatto che la disciplina taccia sul controllo giudiziario era un’omissione e doveva essere riempita ogni qual volta c’era la presenza del Collegio Sindacale.


Decisioni dei soci nella Srl


La nuova srl consente alla società di essere amministrata dai soci. Questo differenza in modo radicale le srl alle spa, dove la gestione spetta solo agli amministratori. Il legislatore nelle srl consente ai soci poteri gestori altissimi, oltre a quelli che o statuto indica come spettanti ai soci, la legge vuole che anche se una materia è prevista come competenza degli amministratori, anche questa può essere sottratta agli amministratori e affidata ai soci se lo chiede 1/3 dei soci, e 1/3 degli amministratori o dei sindaci. Non può essere dato agli amministratori il compito di svolgere alcune materie che sono inderogabilmente affidate ai soci. Inoltre è necessario il metodo assembleare per alcune delle materie che sono di competenza inderogabile dei soci. Il metodo assembleare può essere utilizzato anche per le materie derogabili affidate ai soci che però richiedono l’utilizzo di tale metodo.
Le decisioni dei soci quindi sono assumibili con il metodo assembleare e se lo statuto lo prevede possono essere assunte tutte o alcune con i vari metodi previsti: consultazione per iscritto, ecc.
Indipendentemente dal metodo decisionale prescelte occorre dare una documentazione delle decisioni assunte, e quindi diventa fondamentale il libro delle decisioni dei soci.
Le maggioranze necessarie per le varie assunzione delle decisioni sono diversi a seconda che si utilizzi un metodo alternativo o il metodo assembleare: nel primo caso occorre che si siano pronunciati a favore tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale, che deve anche essere la maggioranza; nel secondo caso il quorum costitutivo è rappresentato dalla metà del capitale sociale, e il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta (50% + 1). Per alcune delibere il quorum deliberativo è dato dal 50% e queste sono le delibere che cambiano il rischio di investimento.
Ci sono delle modalità che riguardano l’assemblea dei soci, e sono simili alla disciplina della spa.
Nel sistema precedente delle spa qualunque socio poteva impugnare la delibera dell’assemblea e questo è il principio che domina l’impugnativa dei soci nelle srl. Il socio ha un termine di 90 giorni per impugnare la decisione annullabile.
La disciplina delle impugnative è molto simile a quella vista in materia di spa con la semplificazione che risale al modello precedente della riforma del 2003, dove ciascun socio assente o dissenziente è legittimato. In questo caso l’annullabilità sussiste per il solo fatto che la delibera è potenzialmente dannosa. Valgono anche le regole speciale che presidiano la sicurezza delle operazioni sul capitale.


Modificazioni dell’atto costitutivo nella Srl


Sia la spa che la srl essendo società di capitali danno come garanzia ai creditori la fissità del capitale e la logica sulle operazioni del capitale è la stessa in tutte le società. Una caratteristica speciale della srl è che per escludere il diritto d’opzione occorre che l’atto costitutivo lo prevede, in assenza della previsione dell’atto costituivo, il diritto d’opzione non può essere escluso. Nella srl vale l’art.2482 quater.
Quando l’atto costitutivo prevede che l’aumento di capitale può essere fatto con l’eliminazione del diritto d’opzione, il legislatore non ha previsto nulla per quanto riguarda le tutele.
Per quanto riguarda la riduzione del capitale la differenza con la spa sono poche. Vale la regola che la maggioranza può decidere di ridurre il capitale per usare delle riserve eccessive. In caso di perdite valgono le stesse regole che valgono per la spa.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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