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La disciplina paritaria dei congedi parentali


La parte più significativa della recente regolamentazione è dedicata al miglioramento ed alla revisione in chiave paritaria della disciplina precedente ed al riconoscimento ai lavoratori di entrambi i sessi di alcune forme di congedo per attendere ai doveri di cura familiare.
Oltre al divieto di adibire la donna al lavoro nel c.d. periodo protetto, il legislatore ha previsto un’articolata disciplina diretta a consentire la fruizione di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, continuativo o frazionato, in relazione alla condizione personale della lavoratrice o del lavoratore ed alle esigenze dei figli.
Mentre l’astensione obbligatoria realizza lo scopo della protezione della salute della madre e del bambino nella fase della gravidanza e del puerperio, la normativa sulle astensioni facoltative ha come obiettivo primario la tutela delle esigenze affettive e relazionali verso i figli.
In primo luogo è stato riconosciuto al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio nel caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del bambino da parte di quest’ultima o quando il padre ne abbia avuto l’affidamento esclusivo (c.d. congedo di paternità).
In tali ipotesi si applicano al padre le norme che prevedono la corresponsione di un’indennità pari all’80% della retribuzione, il computo del periodo di astensione nell’anzianità di servizio, la tutela contro il licenziamento fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
In secondo luogo è stato riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto ad un’astensione facoltativa dal lavoro (c.d. congedi parentali).
Tale diritto spetta a ciascuno di essi anche se l’altro non lavora, può essere goduto entro i primi 8 anni di età del bambino e consiste nell’astensione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi per la madre e 7 per il padre (10 mesi nel caso vi sia un solo genitore).
In precedenza , invece, la l. 903/77 aveva esteso il diritto all’astensione facoltativa del padre lavoratore solo in alternativa alla madre lavoratrice: in sostanza si trattava di riconoscere al padre una funzione solo sussidiaria della madre nella cura dei figli.
Per quanto attiene al trattamento economico, il genitore ha diritto ad un’indennità pari al 30% della retribuzione fino al terzo anno di età del bambino e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi per entrambi i genitori; oltre tale periodo e fino all’ottavo anno di età del bambino, l’indennità spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La legge si è preoccupata di stabilire alcune norme rivolte ad assicurare al datore di lavoro la possibilità di fronteggiare meglio il sistema dei congedi parentali.
Si è così previsto che nei casi di astensione obbligatoria o facoltativa, l’assunzione di un lavoratore con contratto a termine o l’utilizzazione di un lavoratore tramite somministrazione in sostituzione di quello/a assente possa avvenire anche con anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione stessa.

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