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Le ipotesi di limitazione temporale del licenziamento: infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, funzioni pubbliche elettive


Il codice civile ha previsto periodi di limitazione temporale della facoltà di recesso del datore di lavoro, durante i quali è escluso il licenziamento ad nutum e consentito solo quello per giusta causa, nei casi in cui il prestatore, essendo nell’impossibilità di effettuare la prestazione per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, viene a trovarsi in una situazione di bisogno (incapacità temporanea di lavoro e di guadagno):
Si tratta peraltro di un limite meramente temporaneo, nel senso che la particolare situazione di debolezza del prestatore di lavoro limita il potere di licenziamento solo per il periodo di c.d. comporto determinato dalla legge o dai contratti collettivi, al termine del quale il datore di lavoro riacquista il potere di licenziare secondo la disciplina generale.
Una situazione analoga è stabilita anche per le ipotesi della chiamata e del richiamo alle armi; per il lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettive e per i lavoratori che godono di congedi per motivi di cura e formativi.
Va detto comunque che, secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, l’eventuale licenziamento privo di giusta causa comminato nei suddetti periodi di sospensione del rapporto, purché formalmente e sostanzialmente valido, è meramente inefficace, cioè in grado di produrre i suoi effetti alla scadenza di tali periodi.
Solo nei confronti delle lavoratrici madri (e dei lavoratori padri), nonché dei lavoratori che godono dei congedi di cura e formativi, siffatto licenziamento è considerato nullo.

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