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Il tentativo obbligatorio di conciliazione


Prima della emanazione della l. 108/90, il legislatore aveva previsto solo come facoltativo l’esperimento di un tentativo di conciliazione dapprima nell’area della tutela obbligatoria e quindi anche in quella della tutela reale.
Con la l. 108/90 è stato invece introdotto, nell’area della tutela obbligatoria, un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di accertamento dell’illegittimità del licenziamento.
L’introduzione di questo presupposto processuale limitatamente all’area della tutela obbligatoria era stata giustificata in ragione dell’esigenza di semplificare la definizione delle controversie di natura economica, a fronte del maggiore peso degli interessi coinvolti nell’area della tutela reale, dove il legislatore aveva preferito conservare la mera facoltatività del tentativo di conciliazione.
L’intera questione va oggi riconsiderata alla luce dell’introduzione, per effetto del d.lgs. 80/98, del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda per tutte le controversie di lavoro e dunque anche per quelle in materia di licenziamento in cui si applichi la tutela reale.

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