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La disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato


Per ciò che concerne la disciplina del rapporto, in generale trovano applicazione le norme stabilite per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto compatibili.
Il d.lgs. 368/2001 precisa che ai lavoratori assunti a tempo determinato sono dovute “le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
In virtù di questo principio di non discriminazione, i trattamenti indicati sono dovuti “in proporzione al periodo lavorativo prestato” e sempre che gli stessi non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine.
L’inosservanza di questi obblighi di trattamento determina la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per l’inadempimento delle relative obbligazioni.
La legge ha, inoltre, predisposto alcune tutele promozionali del diritto alla salute e dell’interesse ad una occupazione stabile dei lavoratori a tempo determinato.
Tale il diritto a una formazione professionale sufficiente ed adeguata alle mansioni espletate “al fine di prevenire rischi specifici connessi ala esecuzione del lavoro”.
Nessuna disposizione è contenuta nel d.lgs. 368/2001 in merito alla disciplina dell’eventuale scioglimento del contratto ante tempus.
Esclusa comunque l’applicabilità dell’art. 2118 c.c. (recesso unilaterale) contrario alla natura stessa del contratto a termine, è applicabile la previsione dell’art. 2119 c.c., il quale prevede la possibilità del recesso prima del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Invece non è applicabile la previsione del giustificato motivo, in quanto la l. 604/66 ne limita il campo di applicazione al “rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

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