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Le Conclusioni degli Avvocati generali in “Viking” e “Laval”


In Viking si discute della compatibilità del diritto di sciopero con la libertà di stabilimento di cui all’art. 43.
L’Avvocato generale afferma che non è configurabile un’automatica esenzione dal divieto di restrizioni di cui all’art. 43 Trattato CE per le azioni collettive intraprese al fine di promuovere obiettivi di politica sociale comunitaria.
Stando ai richiami dell’Avvocato generale, spetta alle associazioni sindacali sanare le “conseguenze penose” provocate dalla libertà di stabilimento nei confronti dei lavoratori, pur senza sottrarsi agli effetti delle norme sulla libera circolazione.
“Sebbene il Trattato istituisca il mercato comune, esso non volta lo sguardo innanzi ai lavoratori che sono colpiti dai suoi effetti negativi”, sostiene l’Avvocato generale, per poi specificare che “l’ordinamento economico europeo è solidamente fondato su un contratto sociale, tale contratto è incorporato nel Trattato”.
Tuttavia, l’effetto orizzontale dell’art. 43 Trattato CE anche nei confronti di soggetti privati, non sottrae l’azione collettiva per finalità di politica sociale dall’ambito di efficacia di tale norma del Trattato.
Non si può che constatare un congenito disequilibrio fra solidarietà, concorrenza e libertà di movimento, dovuta all’assenza di diritti collettivi transnazionali.
Il linguaggio dei diritti fondamentali è adottato anche dall’Avvocato generale in Laval.
Pur riconoscendo al diritto di sciopero la statura di “principio generale dell’ordinamento comunitario”, si profila nelle conclusioni un suo contrasto con l’art. 49 Trattato CE, se dall’azione di autotutela deriva una restrizione alla libera prestazione di servizi.
È troppo presto per dire che il diritto di sciopero esca sconfitto da questa complessa vicenda giudiziaria.
Quel che è certo è che, nonostante la familiarità degli Avvocati generali con il linguaggio dei diritto sociali fondamentali, l’interpretazione fornita è restrittiva.
Si può solo evidenziare che è sottile e per certi aspetti preoccupante il confine tra sciopero per motivi economici, che non ostacola l’accesso al mercato del soggetto titolare di una libertà, e sciopero che, nel proporsi la tutela degli interessi collettivi posti al centro della controversia, si spinge fino ad impedire l’esercizio di tale libertà, se considerata lesiva dell’equilibrio del mercato del lavoro del Paese ospitante.

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