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La sentenza AOK Bundesverband e il caso Fenin


Nella sentenza AOK Bundesverband il punto controverso verte sul se rappresenti un comportamento restrittivo della concorrenza il fatto che le associazioni di Cassa malattia stabiliscano dei massimali corrispondenti al limite massimo del prezzo dei medicinali presi a carico dalle casse medesime, con l’effetto di limitare la portata dell’obbligo di prestazione tanto nei confronti degli assicurati che delle ditte fornitrici dei prodotti farmaceutici e medicinali.
La Corte rileva come le Casse malattia costituiscano parte essenziale del sistema di previdenza sociale tedesco.
La “funzione sociale” è evidenziata dall’esistenza di indici di solidarietà, per cui le prestazioni fornite dalle Casse malattia sono obbligatorie, essenzialmente identiche e indipendenti dall’ammontare dei contributi.
Ne deriva che la determinazione dei massimali non persegue un interesse proprio distinguibile dall’obiettivo sociale perseguito dalle Casse malattia.
Nelle due sentenze vi è un consistente recupero dell’indice di solidarietà distributiva; tuttavia, un ulteriore approfondimento fa emergere ulteriori postulati, che indicano un rafforzamento su basi “nuove” e maggiormente “estese” del trend solidaristico.
Il primo concerne il nesso fra carattere universalistico della prestazione, obbligatorietà del regime e connotazione pubblicistica del sistema.
È significativo, infatti, come, secondo la Corte, il controllo dello Stato e l’iscrizione obbligatoria risultino fattori indispensabili “per l’applicazione del principio di solidarietà”.
Ancora più rilevante a proposito della compatibilità fra il preminente vincolo di solidarietà e l’esistenza di un limitato margine di discrezionalità delle Casse malattia nella fissazione delle aliquote contributive, è il fatto che la Corte rileva come ciò costituisca effettivamente “un elemento di concorrenza”, funzionale tuttavia a garantire il buon funzionamento della Cassa malattia assicurando il mantenimento di prestazioni universalistiche.
In altre parole, il trend concorrenziale non solo non modifica la natura (sociale e non imprenditoriale) dell’attività delle Casse malattia, ma diviene addirittura ancillare al perseguimento della sessa funzione sociale.

Qualche conferma del nuovo approccio pare trarsi dalla sentenza resa dal Tribunale di primo grado nel caso Fenin e di recente confermata, in sede di appello, dalla Corte di Giustizia.
Il Tribunale, pronunziandosi sull’eventualità che l’ente di gestione del servizio sanitario nazionale spagnolo, nell’acquisire prodotti da un’associazione di imprese, esercitasse un abuso di posizione dominante in tale settore, enfatizza la “funzione sociale” dell’ente gestore del servizio sanitario nazionale, soffermandosi in particolare sulle modalità di finanziamento mediante contributi sociali e statali, e sul carattere non oneroso delle principali prestazioni offerte all’utenza.
Il carattere socialmente rilevante del servizio offerto non è inficiato dalla presenza di elementi di economicità dell’attività svolta, quale l’acquisto di prodotti medico-farmaceutici, stante la prioritaria funzione sociale.
La Corte di Giustizia ha particolarmente enfatizzato l’aspetto dell’inscindibilità fra l’operazione economica e la sua successiva destinazione ad uno specifico servizio avente finalità sociali.

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