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La nozione di prestazione di lavoro nei contratti di società, associazione in partecipazione e amministratori di società


La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non esaurisce le possibili forme di organizzazione del lavoro.
Infatti la prestazione di lavoro può essere offerta e impiegata utilizzando modelli contrattuali non solo innominati (come quelli del lavoro gratuito e del lavoro volontario) ma anche nominati.
Sotto quest’ultimo profilo una particolare considerazione meritano le ipotesi in cui un’obbligazione di facere finalizzata alla collaborazione nell’impresa venga inserita nello schema tipico dei contratti associativi.
Simili rapporti di lavoro c.d. associativi, non sono riconducibili alla figura tipica del contratto di lavoro subordinato in quanto è assente l’elemento causale dello scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione; tuttavia, sotto il profilo economico presentano una situazione di sottoprotezione sociale del prestatore di lavoro associato a quella solitamente riferibile al lavoratore subordinato.
Tale obiettivo può essere perseguito attraverso il conferimento in società di una prestazione d’opera (c.d. socio d’opera).
L’obiettivo di cointeressare il lavoratore ai risultati dell’impresa può essere perseguito altresì utilizzando lo schema dell’associazione in partecipazione, in cui la gestione spetta all’associante, mentre l’associato partecipa agli utili verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in un’attività lavorativa.
Queste figure sono degne di nota per la loro contiguità rispetto al lavoro c.d. parasubordinato o addirittura subordinato.
Quanto al primo, essendo normalmente caratterizzate da un’inserzione del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa sembrano da ricomprendere nell’area della collaborazione personale coordinata e continuativa (o c.d. lavoro parasubordinato).
Quanto al secondo, ai fini della distinzione tra rapporto associativo e lavoro subordinato, è da ritenere decisivo, in applicazione dei criteri generalmente utilizzati dalla giurisprudenza, non il nomen dichiarato ma il contenuto e lo svolgimento effettivo del rapporto.
Nel quadro della distinzione tra rapporto di lavoro e contratto di società si colloca infine la fattispecie del lavoro degli amministratori di società, i quali possono essere o meno soci, ma che sono in ogni caso titolari di un rapporto organico con la società e la cui posizione può coesistere con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa società.

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