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I controlli sull’attività lavorativa


Accanto ai controlli finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, ancorché incidenti sui comportamenti personali del lavoratore, lo Statuto ha disciplinato restrittivamente anche le diverse forme di controllo funzionale sull’attività lavorativa.
In particolare, l’art. 3 St. lav. dispone che i nominativi e le specifiche mansioni del personale addetto alla vigilanza sull’attività lavorativa siano preventivamente comunicati ai lavoratori interessati.
Ancora in tema di vigilanza, l’art. 4 St. lav. regola i c.d. controlli a distanza vietando l’uso di “impianti audiovisivi e di altre apparecchiature” finalizzati esclusivamente alla vigilanza a distanza sull’attività lavorativa.
La norma, peraltro, consente l’impiego di siffatti impianti a condizione che vi siano obiettive esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza sul lavoro; in tali casi, analogamente a quanto previsto per le visite personali, la loro installazione è subordinata al previo accordo con le r.s.a.
Rispetto a questa disposizione vanno segnalati i problemi collegati all’introduzione nelle aziende delle nuove tecnologie.
La generale diffusione della telematica e dell’informatica tende ad alterare il tradizionale modello del lavoro subordinato fondato quasi esclusivamente sul rapporto diretto tra il lavoratore ed il suo capo, facendo emergere realtà nelle quali il lavoratore esegue la propria prestazione secondo le direttive comunicategli attraverso un terminale.
In queste ipotesi l’attività lavorativa può essere sottoposta ad un continuo controllo proprio attraverso i dati che la macchina è in grado di trasmettere al datore di lavoro.

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