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La mobilità verso l’alto del lavoratore


Passando, infine, ad esaminare la c.d. mobilità verso l’alto, si è visto che l’art. 2103 c.c. permette l’assegnazione a mansioni superiori, stabilendo che in questo caso il prestatore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta e che l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a 3 mesi, sempre che la medesima non abbia avuto luogo per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, ecc…).
Peraltro, una disciplina speciale è stata introdotta dalla l. 190/85 in base alla quale il diritto alla qualifica superiore, nelle ipotesi di assegnazione a mansioni di quadro intermedio o di dirigente, matura dopo un periodo di almeno 3 mesi di svolgimento delle mansioni superiori, oppure dopo quello superiore eventualmente fissato dai contratti collettivi.
Si tratta di un esempio di intervento legislativo rivolto ad autorizzare la contrattazione a derogare in senso meno favorevole alla norma di legge.
In conclusione, il nuovo art. 2103 c.c. riconosce al lavoratore il c.d. diritto alla promozione; diversamente si ha promozione automatica quando i contratto collettivi prevedano che il prestatore di lavoro acquisisca la qualifica corrispondente ad un livello superiore dopo un certo periodo di permanenza nelle mansioni di livello più basso.

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