Skip to content

Composizione del diritto

Definizione di diritto:

sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini, da quelli più familiari ossia entro l’ambito familiare a quelli da cui è percossa la società nel suo insieme.
Funzione del diritto: proibire l’uso della violenza per la risoluzione di tali conflitti e risolverli con l’applicazione di regole predeterminate. Queste regole compongono nel loro insieme un sistema, un equilibrio generale. Tali regole mutuano nel tempo e si diversificano nello spazio.

Organizzazione giuridica: per ordinare una società secondo il diritto è necessaria un’apposita organizzazione:
-che a una superiore autorità sia riconosciuta la preliminare funzione di creare le regole per la soluzione dei conflitti
-che alla medesima sia attribuita la funzione di far applicare tali regole nell’istante in cui insorgono conflitti.

Nella nostra società ci sono 3 ordini di autorità:
-lo stato (autorità nazionale)
-Comunità europea (autorità sovranazionlae)
-Regioni ed enti locali (autorità infrastatuali)

Il potere di creare il diritto spetta ad appositi organi di queste 3 autorità, mentre il potere di far applicare le leggi è separato e spetta all’autorità giudiziaria, un separato organo dello stato, e alla corte di giustizia, CEE.
Il diritto presenta caratteri di estrema complessità (si pensi al codice civile italiano, quasi 3000 articoli e alle leggi che vengono varate ogni anno in ciascuno stato.
Il diritto spesso e volentieri si rifà ad altri sistemi di regole che governano la convivenza umana (principi della morale, regole del costume, comandamenti religiosi), ma altre volte i contenuti non coincidono (per es. il matrimonio per la religione cattolica è indissolubile mentre il diritto ammette il divorzio).
Se questi sistemi di regole sono rispettati è solo per una questione di adesione interiore ai valori che esprimo o non per costrizione. Il diritto invece si distingue per il carattere della coercitività, nel senso che impone l’osservanza delle proprie regole, attraverso sanzione per i casi in cui è possibile eliminare la trasgressione e con la pena per i reati più gravi.
Perciò: il diritto vigente in un dato tempo e in un dato luogo è l’espressione della società in quel tempo e in quel luogo, esso vige perché accettato dalla maggior parte di coloro che vi sono sottoposti, perciò la sua legittimazione non è tanto l’autorità bensì il consenso.
Autorità e consenso sono termini che caratterizzano il perenne dibattito intorno al diritto. Le concezioni volontaristiche lo riducono tutto ad autorità mentre quelle organicistiche lo spiegano come spontanea organizzazione della società. La storia mostra che tra autorità e consenso c’è sempre stato uno scarto che è particolarmente sensibile nelle società governate da regimi dispotici dove il diritto si mostra come espressione d’autorità. A ridurre il più possibile tale scarto vi sono i regimi democratici nei quali il diritto è creato da assemblee elette a suffragio universale e periodicamente rinnovate. Sistemi politici sempre più perfezionati possono ridurlo ma non eliminarlo (Marx, estensione del diritto, società utopica).


La norma giuridica


Definizione di norma giuridica:

unità elementare del sistema del diritto.
L’insieme delle norme che compongono il sistema viene definito ordinamento giuridico. Per indicare più norme, tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria si suole parlare di istituto. Ogni norma consiste in una proposizione percettiva, formulata in termini generali ed astratti. Il testo delle leggi è diviso in articoli, numerati in ordine progressivo e gli articoli sono spesso divisi in commi. Ciascun comma può contenere 1 o più norme, ossia 1 o più proposizioni percettive, che prescrivono cioè un dato comportamento. Il discorso delle norme giuridiche è sempre un discorso in funzione percettiva, esso si distingue dal discorso descrittivo con il quale si comunicano conoscenze o si esprimono convincimenti. (vedi es. pag. 8). A volte le norme giuridiche contengono definizioni, anche queste vanno assunte in senso percettivo: esse hanno la funzione di delimitare l’ambito da applicazione di altre norme.
Norme giuridiche: precetti generali (si rivolgono ad una serie di persone e non al singolo) e astratti (non riguardano fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti).
Esse sono regole per la soluzione di conflitti, predeterminate prima che il conflitto insorga. Questa precostituzione delle regole per la soluzione dei conflitti assolve la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e di predeterminarne l’assetto complessivo della società, di adeguarla ad un dato modello generale di convivenza sociale.
Certezza del diritto: i singoli devono sapere in anticipo per potersi regolare di conseguenza, capire quali sono i comportamenti leciti e quelli illeciti.
C’è da dire che un diritto per norme generale ed astratte soddisfa l’esigenza di certezza in modo relativo. Ciò perché, a causa della complessità del diritto e per la difficoltà d’interpretazione che spesso le singole norme presentano, non è sempre facile avere una sicura conoscenza preventiva di ciò che è lecito o illecito, né è possibile prevedere quale sarà la decisione del giudice. A questo modello di diritto precostituito s’oppone il diritto creato dal giudice, in relazione ad un conflitto già insorto; in tal caso deciderà non secondo diritto ma secondo equità.
Diritto comune: sono le norme che si rivolgono indistintamente a chiunque  e prendono in considerazione specifiche condizioni nelle quali chiunque può venirsi a trovare. (diritto privato)
Diritto speciale: norme che delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono, sottraendoli all’applicazione del diritto comune. Riguardano specifiche categorie professionali, specifiche situazioni sociali, o temporali o locali.


Il diritto e lo Stato


Definizione di Stato:

è la fondamentale forma di organizzazione politica della convivenza umana. La nostra società si presenta frazionata in una pluralità di stati, ciascuno dei quali esercita la propria sovranità su un dato territorio e sulla collettività in esso stanziata.

Definizione di sovranità:

è il potere originario, ossia non derivante da alcun superiore potere.

Di stato si può parlare in almeno 3 significati:
-Stato - comunità: il popolo, insieme di cittadini di un dato stato.
-Stato - ordinamento: insieme delle norme giuridiche poste da un medesimo potere sovrano.
-Stato - apparato: sono gli apparati mediante i quali lo stato esercita la propria sovranità.
Lo stato è la moderna forma di organizzazione politica della società, è l’unità e la concentrazione del potere (tutto il potere è nello stato). Lo stato normalmente si scompone in 3 elementi costitutivi: territorio – popolo – potere sovrano.

Questi 3 elementi hanno comportato:
- Un potere sovrano esercitato su un territorio esteso e dotato di risorse al fine di permettere una propria autonomia economica e militare.
- Un potere sovrano basato sull’unità nazionale della collettività stanziata sul territorio.
- Un potere sovrano concentrato che non ammette altri concorrenti politici entro il territorio dello stato e sul popolo che a questo appartiene.
Il rapporto tra stato e diritto va considerato sotto un duplice aspetto:
La statualità del diritto: ossia l’affermazione del concetto di nazionalità.
Supremazia del diritto sullo stato: principio dello stato di diritto secondo il quale lo stato stesso è sottoposto al diritto vincolato al rispetto delle proprie leggi (negli stati assoluti il sovrano è al di sopra del diritto).
Con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 in Francia si supera la concezione assoluta della sovranità. Le attribuzioni degli apparati dello stato e i loro poteri sono regolati dalla legge.
Gli apparati sono regolati dal principio di legalità: essi possono esercitare solo i poteri consentiti loro dalla legge e solo nelle forme e nei modi da questa previsti.
Nell’ 800 si svolge quindi il processo di statualizzazione del diritto regolatore delle società nazionali e la costituzione dello stato di diritto. Il primo si attua con i codici, il secondo attraverso le costituzioni.


Diritto privato e diritto pubblico


Distinzione: il diritto privato corrisponde al diritto che regola i rapporti con fra privati mentre il diritto pubblico è il diritto che regola i rapporti ai quali partecipa lo stato o altro ente pubblico. (c’è da dire che i rapporti ai quali partecipa lo stato possono essere anche di natura privata). Il diritto privato attiene alla protezione d’interessi particolari mentre il diritto pubblico protegge l’interesse generale.

Diritto oggettivo e diritti soggettivi


-norme giuridiche che prescrivono agli individui dati comportamenti
-pretesa di un soggetto che altri applichino un comportamento prescritto in una norma (considerazione dei rapporti che le norme regolano: rapporti giuridici).
Es. - diritto di proprietà: oggettivo, quando fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi. Soggettivo, quando fa rif. all’insieme delle pretese che quelle norme riconoscono al proprietario di una cosa nei confronti degli altri.
Rapporto giuridico = ogni rapporto fra gli uomini regolato dal diritto oggettivo.
Entro il rapporto giuridico possiamo distinguere:
- soggetto passivo: soggetto al quale una norma impone un dovere.
- soggetto attivo: nell’interesse del quale quel dovere è imposto.
Perciò il diritto soggettivo è interesse protetto dal diritto oggettivo.
Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono 2 grandi sottocategorie:
- Diritti assoluti: diritti che sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). La violazione di questi comporta un risarcimento del danno.
- Diritti relativi: diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate o determinabili (es. diritto di risarcimento). La violazione di questi porta a conseguenze di responsabilità contrattuale.
Oltre alle norme giuridiche che impongono obblighi e divieti vi sono altre norme che si riferiscono ad altre situazioni:
la soggezione ricorre quando una norma espone un soggetto a subire passivamente le conseguenze di un atto altrui.
La situazione attiva si definisce invece potere. Quest’ultimo può essere riconosciuto sia dal diritto pubblico che da quello privato. Nel 1°caso è un potere sovrano, nel 2° caso sono diritti potestativi (es. diritto dell’imprenditore di licenziare un proprio dipendente) che sono: l’onere: comportamento che il soggetto è libero d’osservare o no ma che deve osservare se vuole raggiungere un dato risultato (onere della prova) e la potestà: sono poteri propri del soggetto, anche se spettanti gli nell’interesse altrui (potestà dei genitori sui figli minori).


Fatti giuridici e atti giuridici


Si suole definire fatto giuridico ogni accadimento naturale o umano produttivo di effetti giuridici. L’effetto giuridico può essere:
- naturale: del tutto indipendente dall’opera dell’uomo (Fiume p. 24)
- umano: è il caso in cui la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico si produce solo come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell’uomo. (es. fatto doloso e colposo: il termine fatto è usato come riferimento ad un comportamento umano, sia esso doloso, intenzionale o colposo, dovuto ad imprudenza).
I fatti umani si classificano in: leciti (conformi al diritto/comportamenti discrezionali/il soggetto è libero di compierli) e illeciti (contrari/dovuti/obbligato (pag. debito).
I fatti giuridici producono effetti nei confronti del soggetto che li ha compiuti sul solo presupposto che questi goda della capacità di intendere e di volere.
Una sottocategoria dei fatti giuridici è quella degli atti giuridici definiti come atti destinati a produrre effetti giuridici. Perché essi producano effetti non basta solo la capacità naturale di intendere e di volere, occorre la legale capacità d’agire. Se ne conoscono 2 specie fondamentali:
- Le dichiarazioni di volontà: si distinguono per lo specifico ruolo che in essi svolge la volontà dell’uomo. L’effetto giuridico non si ricollega alla sola volontarietà del comportamento umano, ma anche alla volontà degli effetti. Ossia non basta, come per il fatto umano in genere, che il soggetto abbia voluto il fatto, qui occorre, perché l’effetto giuridico si produca, che il soggetto abbia anche voluto l’effetto. (es. contratto = atto giuridico). Si produce un atto perché vi è volontà a produrlo.
- Le dichiarazioni di scienza: con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico; l’effetto di tali dichiarazioni è di provare l’esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi, modificativi o estintivi di rapporti. Si tratta perciò di fatti umani, produttivi di effetti solo in quanto siano consapevoli e volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti. (es. dichiarazione con cui un venditore dichiara di aver ricevuto il pagamento del proprio credito).
Possiamo dire che se i fatti giuridici hanno valore anche al di fuori del diritto (es. fatti della realtà naturale), gli atti giuridici si distinguono per essere fatti solo giuridici; essi hanno valore solo nel mondo del diritto ed esclusivamente per gli effetti giuridici che producono.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.