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Il contratto nel diritto

L’autonomia contrattuale


Accordo di 2 o più parti x costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale, cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Il codice civile regola il contratto in 2 serie:
- Contratto in generale: sono norme comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi.
- Singoli contratti: sono norme che valgono solo x i contratti cui si riferiscono.
Ciò che costituisce, regola e estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo delle parti, ossia la loro concorde volontà. La grande importanza del contratto deriva dall’ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia del fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, alla regolazione e all’estinzione dei rapporti patrimoniali. Per definire questo ruolo di volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale (darsi da sé la propria legge-> ciò significa che, da una parte nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni indipendentemente dalla propria volontà, dall’altra parte ogni privato può decidere come gestire il proprio rapporto patrimoniale).
L’autonomia contrattuale si manifesta in 3 forme:
- Libertà di scelta del tipo di contratto
- Libertà di determinare il contenuto del contratto (ciascuna determinazione delle parti, inserita in un contratto scritto, prende il nome di clausola o patto che nel loro insieme formano il regolamento contrattuale).
- Libertà di concludere contratti atipici o innominati, ossia contratti non corrispondenti a quello previsti dalla legge (tipici), ma ideati e praticati dal mondo degli affari (tipico es. di contratto atipico è quello del portierato, il quale viene retribuito in parte in denaro e in parte con il godimento di un alloggio). I contratti atipici sono validi poiché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Contratto-> bilaterale quando le parti sono 2 (n° minimo), plurilaterale quando le parti sono più di 2.
Per parte non si deve intendere persona ma centro d’interesse, nel senso che ciascuna parte può essere formata da più persone.

Atti unilaterali


- Si distinguono dai contratti
- Sono la dichiarazione di volontà di una sola parte, di x sé produttiva, solo nei casi previsti dalla legge, di effetti giuridici
- Formano un numero chiuso (solo quelli previsti dalla legge)
- Hanno una disciplina particolare relativa a ciascuno di essi
- Ad essi tuttavia s’applicano le norme sui contratti.
Il contratto e l’atto unilaterale come negozi giuridici
Negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, che il diritto realizza in quanto voluti.
In base al n° delle parti distinguiamo: negozi giuridici unilaterali (testamento)/negozi giuridici bilaterali (matrimonio)/negozi giuridici plurilaterali (contratti di società)
inoltre si distinguono i negozi giuridici: patrimoniali/non patrimoniali (matrimonio)
I requisiti del contratto: l’accordo delle parti
È l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti.

Conclusione del contratto nel diritto


- Espresso: quando la volontà delle parti viene dichiarata x iscritto o oralmente o con qualsiasi segno (asta si alza il braccio).
- Tacito: quando la volontà delle parti o una di esse non viene dichiarata, ma si desume dal loro comportamento-> il loro comportamento corrisponde all’esecuzione del contratto e perciò lascia supporre che esse abbiano voluto concluderlo (es. società di fatto: più persone si comportano di fatto come soci, senza però aver mai dichiarato la volontà di concludere un contratto di società).
L’accordo si può formare:
- In modo simultaneo (es. compratore e venditore si recano dal notaio e dichiarano di voler l’uno vendere e l’altro comprare una data cosa ad un dato prezzo).
- X fasi successive: in tal caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposta (dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto) e accettazione (dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente).
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dall’altra parte; quest’ultima deve pervenire entro il termine dato dal proponente. La proposta contrattuale può essere rivolta a :
- Persona determinata
- Pubblico (es. inserzione in un giornale)
La proposta contrattuale é cmq diversa dall’invito a proporre (es. semplice cartello con scritto vendesi): è necessario che contenga tutti gli estremi del contratto. Una specifica forma di proposta contrattuale è l’adesione di nuove parti, quando sia consentita ad un già formato contratto plurilaterale.
Fino al momento in cui il contratto non sia concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale, nel senso che possono revocare sia la proposta sia l’accettazione. La proposta può essere dichiarata dal proponente come ferma o irrevocabile x un dato tempo, nel senso che in questo tempo può decidere se accettare o meno la proposta, mentre il proponente non può revocarla, che rimane per lui vincolante.
Il patto di opzione ricorre invece quando una parte di contratto si vincola verso l’altra e l’altra si limita a prendere atto, riservandosi “l’opzione” se accettare o no-> tale patto produce, x chi si vincola, gli stessi effetti di una proposta irrevocabile, ma con la differenza che è valido anche se non è fissato un termine x l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice. Talvolta chi acquista x contratto la facoltà d’opzione paga all’altro contraente un corrispettivo. L’opzione è un contratto x cui può essere ceduta.


I limiti all’autonomia contrattuale


Tali limiti appaiono al quanto estesi, sono determinati dalla legge e si manifestano sotto 2 aspetti:
- Limiti imposti all’autonomia contrattuale di una delle parti, e quindi destinati a operare a vantaggio dell’altra parte. Tale ipotesi ricorre nel contratto in serie, il cui contenuto è in tutto predeterminato da una delle parti e l’altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”, il contratto si conclude così com’è o non si conclude. Si lega alla produzione industriale su larga scala di beni e servizi, al commercio, banche, assicurazioni. Ciò è necessario perché colui che produce su larga scala deve conoscere in anticipo, x determinare e programmare la produzione, prezzo e condizioni di vendita dei propri prodotti.

Definizione di condizioni generali di contratto:

sono le condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere x tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o le avrebbe dovute conoscere usando l’ordinaria diligenza-> l’altro contraente risulta vincolato anche se non lo aveva conosciuto e quindi non lo avrebbe potuto volerlo. È ovvio che il consenso è necessario. Es. il passeggero non può sapere quali sono le condizioni che regolano il trasporto ma egli è cmq vincolato perché, usando l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerle, x es. chiedendole.
Vi sono cmq le clausole vessatorie a salvaguardia del consumatore che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limiti di resp., facoltà di recedere il contratto..
Per il contratto in serie spesso vengono predisposti moduli o formulari a stampa che vengono semplicemente riempiti con i dati dell’altro contraente x la conclusione del contratto.
Al contratto in serie si contrappone il contratto isolato: contratto frutto di trattative intercorse fra le parti contraenti, che sono sullo stesso livello, nel corso delle quali esse stabiliscono il futuro contenuto del contratto (tra 2 grandi imprese, tra 2 privati con parità economica).
- Limiti imposti all’autonomia contrattuale di entrambe le parti, caso tipico è quello della determinazione autoritativa, da parte dei pubblici poteri dei prezzi di vendita di beni di largo consumo (es. energia elettrica). L’organo pubblico che provvede alla periodica variazione dei prezzi è il CIP (comitato interministeriale dei prezzi). Gli interessi protetti in tal caso, sono quelli connessi alla direzione pubblica dell’economia (es. lotta all’inflazione). Perciò le clausole contenute nel contratto devono essere direttamente accettate da ambedue le parti.


La causa del contratto


E’ la funzione sociale dell’atto di volontà, è la giustificazione dell’autonomia privata. Perché sorga l’obbligazione tra le 2 parti non basta la volontà delle parti, è necessaria una giustificazione sociale dell’atto di autonomia contrattuale. Es. la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo-> la proprietà della cosa non passa solo x volontà delle parti ma anche x la ragione del trasferimento o dell’obbligazione del compratore di pagarne il prezzo. Il trasferimento della proprietà giustifica l’esborso di denaro del compratore, l’obbligazione di pagarne il prezzo giustifica il fatto che il venditore si spoglia della proprietà di un bene.
Non tutti i contratti sono di scambio (contratti a titolo oneroso) esistono anche i contratti a titolo gratuito, nei quali la prestazione di una delle parti non trova giustificazione in una controprestazione dell’altra parte. Anche questi hanno una loro causa: es. la causa della donazione è la liberalità x il quale una parte arricchisce l’altra x generosità o x altro.
I contratti tipici, proprio perché previsti da una legge, hanno tutti una causa-> causa tipica, e x essi non si pone il problema di accertare la ricorrenza o no di una funzione sociale. X i contratti atipici il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione ec. ricorra il quesito della causa.
È così riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. È un controllo che il giudice fa non solo x accertare eventuali cause illecite, ma anche x accertare se gli interessi perseguiti siano meritevoli di tutela. Spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici-> in tal caso avremo un contratto con causa mista.
Esiste inoltre il fenomeno dei contratti collegati dove c’è una pluralità coordinata di contratti, che conservano ciascuna una propria causa, anche se nel loro insieme mirano ad effettuare un’unica e complessa operazione ec.
La causa si dice astratta quando è diretta a produrre effetti x sola volontà delle parti, indipendentemente dall’esistenza di una causa-> la semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte, dalle quali non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori-> perciò tale dichiarazione ha un valore limitato.
Si parla invece di astrazione processuale della causa quando è il debitore che x sottrarsi dal pagamento dovrà provare l’inesistenza del debito (anziché il creditore). L’astrazione processuale è ammessa x legge x la promessa di pagamento e x la ricognizione di debito.
Il contratto di accertamento ha valore analogo e con esso le parti mirano ad eliminare l’incertezza relativa a situazioni giuridiche e si vincolano reciprocamente.
I motivi sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto. Sono di regola irrilevanti x il diritto tranne nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.


L’oggetto del contratto nel diritto


È lo scopo pratico del contratto ossia l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare ed in particolare le prestazioni che le parti sono obbligate ad eseguire. L’oggetto può essere un bene o un diritto.
L’oggetto del contratto deve essere:
- Possibile: possibilità materiale dell’oggetto (esiste) o cmq di una prestazione che si può eseguire. Una cosa però attualmente inesistente, può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire a esistenza-> cose future (es. i frutti che saranno raccolti sul fondo). Possibilità giuridica: l’oggetto è possibile quando x legge forma oggetto di diritto (es. non bene giuridico = parti di corpo umano). Anche il bene fuori commercio non può formare oggetto di vendita.
- Lecito: se conforme a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
- Determinato o determinabile: oggetto ben determinato o cmq determinabile, in base ai criteri d’individuazione enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (es. ricavo del prezzo di vendita di una cosa dai listini). Un caso di oggetto determinabile è quello di contratto che deferisca ad un terzo la determinazione dell’oggetto (l’arbitratore).


La forma del contratto nel diritto


Costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti. Principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme, ossia x regola generale i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse (orali/scritte) o tacite. Eccezione: i contratti immobiliari devono a pena di nullità essere conclusi x atto scritto.
La forma scritta può consistere in:
- Atto pubblico: è il documento redatto dal notaio
- Atto in scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione.
Solo in alcuni casi eccezionali l’atto pubblico è richiesto a pena di nullità del contratto e si parla allora di forma solenne (sono soprattutto il caso della donazione e quello del contratto di società x azioni e di srl).
Il principio generale della libertà delle forma vuole agevolare la circolazione e la produzione di ricchezza: il favore legislativo è x la conclusione degli affari e x la rapidità delle contrattazioni. Quanto più rapidamente la ricchezza circola e quante più prestazioni vengono eseguite, tanto maggiore è il contributo x lo sviluppo economico. La forma scritta costituisce un intralcio però è necessaria x proteggere l’effettiva volontà del proprietario di spogliarsi della proprietà di un bene. La forma scritta è la forma che la legge richiede x la prova del contratto.
La trascrizione del contratto
Negli appositi pubblici registri è prevista x i contratti immobiliari e x i contratti che hanno x oggetto beni mobili registrati.
Funzione: mezzo necessario x dare pubblicità al contratto (farlo conoscere ai terzi).
Il contratto è, anche senza la trascrizione, pienamente valido. Solo dopo la trascrizione è legalmente noto ai terzi-> diventa un fatto giuridico. Se più persone acquistano lo stesso bene immobile (o un mobile registrato) ne diventa proprietario chi ha x primo trascritto il contratto, anche se è stato l’ultimo a comperare.
Il contratto preliminare
È il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale (es. più diffuso: preliminare di vendita). La forma deve essere, a pena di nullità, quella stessa che la legge richiede x il contratto definitivo. Prevede l’eventualità che una delle parti non voglia concludere il contratto definitivo; l’altra parte però potrà rivolgersi al giudice e ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’obbligazione forzata a contrattare.
Altra figura è la minuta di contratto, in cui le parti concordano solo su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti (es. non hanno ancora predeterminato il prezzo). In questo caso però, se non si raggiunge un accordo sui punti mancanti, il contratto sarà nullo.
Il programma di contratto, con il quale le parti s’impegnano ad instaurare fra loro trattative x la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato nessun punto essenziale.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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