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Le successioni per legge

I rapporti trasmissibili a causa di morte


Definizione: fase di passaggio nella quale una persona subentra in una posizione giuridica appartenente ad un’altra.
Alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono, altri si trasmettono ai suoi successori.
Rapporti trasmissibili:
-diritti patrimoniali assoluti (proprietà, diritti reali di godimento e le garanzie reali)
-diritti di credito
-debiti
-i contratti in corso di esecuzione alla morte di uno sei contraenti (i contratti di locazione e di affitto, vendita e acquisto)
-quota di partecipazione a spa e srl.
Rapporti non trasmissibili:
-i diritti e gli obblighi non patrimoniali(quelli familiari ad es.)
-quei diritti reali che non possono durare oltre la vita del titolare (usufrutto, uso e abitazione)
-i debiti e i crediti che hanno carattere strettamente personale (es. diritto alla rendita vitalizia)
-i contratti che obbligavano il defunto ad una prestazione di fare (es. mandato)
-i contratti con propensioni del tutto personali (c. d’associazione).
Se la morte colpisce una delle parti nel corso della formazione del contratto, prima che questo sia concluso, toglie ogni efficacia alla proposta. Il proponente infatti ha la possibilità di revocare tale proposta prima dell’accettazione (se muore verrebbe privato di tale possibilità). Eccezione (favore legislativo x la continuità dei rapporti):
-la proposta irrevocabile che è vincolante x l’erede del proponente defunto
-imprenditore grosso-> con organizzazione destinata a perseguire oltre la sua morte, la sua proposta o la sua accettazione conservano efficacia.

L’eredità e le diverse forme della successione


Eredità: insieme dei rapporti giuridici che alla morte della persona si trasmettono ai suoi successori. Ereditante: colui che cede l’eredità; Erede: colui che acquista l’eredità (se più di 1 coeredi).
La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La morte del soggetto produce una situazione giuridica che è detta delazione, ossia l’offerta dell’eredità ad una persona che se vuole la può acquistare. La delazione può assumere 2 forme:
-eredità devolta x legge-> successione legittima
-eredità devolta x testamento-> successione testamentaria
Vi è anche una terza forma, la successione necessaria che opera->
-se l’ereditante aveva fatto testamento, ma aveva trascurato det. parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedere in una det. quota dell’eredità
-se egli pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere i diritti dei parenti
La vocazione è il titolo in base a quale l’erede è chiamato a succedere x testamento o x successione legittima.
La successione a causa di morte può essere:
A TITOLO UNIVERSALE: il successore si qualifica come erede. L’erede subentra indistintamente nell’universalità dei beni del testatore o in una quota degli stessi da solo o in concorso con altri.
A TITOLO PARTICOLARE: il successore si qualifica come legatario. Il legatario succede al testatore in uno o più beni determinati che vengono considerati quote dell’intero patrimonio.


Capacità a succedere e successione per rappresentazione


Sono capaci a succedere sia le persone fisiche sia (x successione testamentaria) gli enti riconosciuti o non riconosciuti. Anche i nascituri, a patto che vengano al mondo e, limitatamente alla successione legittima, siano stati concepiti al momento dell’apertura della successione. Possono inoltre succedere x testamento i figli non ancora concepiti di una data persona già vivente.
Sono escluse dalla successione perché indegne le persona che abbiano commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti e chi ha falsificato, soppresso, alterato, celato il testamento o ha indotto il testatore, con violenza o inganno a mutare o fare testamento. Perché coloro succedano occorre che il defunto, x testamento o x atto pubblico, li avesse riabilitati.
Si ha successione x rappresentazione nel caso in cui una persona che x testamento o x legge sia chiamata a succedere a un’altra, non voglia o non possa succedere: non voglia cioè non accetti l’eredità o non possa perché indegna a succedere o morta. La rappresentazione fa subentrare i discendenti, legittimi o naturali, alla persona che non voglia o non possa succedere. Il successore che non può o non vuole succedere prende il nome di rappresentato, chi assume il suo posto rappresentante.


L’accettazione dell’eredità e la separazione dei beni


L’accettazione rappresenta il mezzo tecnico con cui il chiamato acquista l’eredità. Qualora l’eredità non venga accettata questa viene detta eredità giacente-> in tal caso il tribunale nomina un curatore dell’eredità fino al momento in cui quest’ultima non venga accettata, o in mancanza di accettazione che sia devoluta allo stato. L’erede ha 10 anni di tempo x accettare (se erede sotto condizione, dal momento in cui essa si avvera). L’accettazione può essere:
-pura e semplice-> fa si che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell’erede perciò dovrà pagare i debiti del defunto e soddisfare i legati anche con il proprio patrimonio, se i beni ereditati sono insufficienti a pagare i debiti ereditati.
-con beneficio d’inventario-> fa si che il patrimonio del defunto diverrà suo, ma restando separato dagli altri suoi beni, perciò dovrà pagare i debiti del defunto con i soli beni ereditati. Si fa con atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere dell’ufficio giudiziario e affinché abbia effetto occorre che l’erede abbia compiuto entro 3 mesi, l’inventario dei beni ereditari.
I minori, gli interdetti e gli incapaci possono accettare solo x beneficio d’inventario.
La rinuncia è un atto unilaterale che si può fare prima che sia decorso il termine x accettare. Nonostante abbia rinunciato l’erede conserva x 10 anni dall’apertura della successione il diritto di accettare l’eredità, ma potrà esercitarlo solo se altri eredi, accettando non abbiano già preso il suo posto.
All’erede che abbia accettato l’eredità spetta la petizione di eredità con la quale l’erede chiede l’accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari posseduti da altri. L’erede inoltre ha il diritto di agire contro chiunque possieda beni facenti parte del patrimonio ereditario x ottenerne la restituzione.


La comunione ereditaria e la divisione


Se gli eredi sono più di 2 tra essi s’instaura una situazione di contitolarità dei diritti inerenti all’eredità. I coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria, nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto. Ciascuno dei coeredi può richiedere la divisione del patrimonio ereditario (salvo se il defunto non l’ha vietata) in 3 modi:
-amichevole: consenso di tutti i coeredi
-giudiziale: in caso di mancato accordo tra le parti interviene l’autorità giudiziaria
-fatta dal testatore: questi forma le porzioni d’assegnare a ciascuno
Se i coeredi sono discendenti del defunto, o discendenti e coniuge, nell’assegnare a ciascuno la sua porzione si tiene conto delle donazioni fatte dal defunto-> collazione, che mira ad evitare disparità di trattamento fra eredi che abbiano ricevuto donazioni in precedenza e eredi senza donazioni.


La successione legittima


Si verifica in mancanza di un testamento o qualora il testatore non abbia disposto di tutti i beni. I beni ereditari andranno ai parenti (no affini) e succedono nel seguente ordine: coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, genitori di figlio naturale, altri parenti entro il 6° grado inclusi fratelli e sorelle naturali. Qualora non vi siano parenti entro il 6° grado i beni vanno allo stato (risponde dei debiti entro il limite dei beni ereditati).
Casi: coniuge con figli-> coniuge ½ , figli il resto (se non ci sono va tutto al coniuge)
coniuge senza figli-> coniuge ⅔, genitori fratelli e sorelle il resto (““)
né figli né coniuge-> genitori ½ fratelli e sorelle legittimi il resto.
Coniuge separato = coniuge non separato
Ai figli legittimi sono equiparati quelli adottivi e naturali.
La successione necessaria dei legittimari
Le persone a favore della quale la legge riserva una quota di eredità sono: coniuge, figli legittimi, figli naturali, ascendenti legittimi. Tale quota è riservata a costoro anche contro l’espressa volontà del defunto e può arrivare a coprire fino ai ¾ del patrimonio ereditario. La quota disponibile si calcola detraendo dal patrimonio i debiti, ma aggiungendovi le donazioni secondo le regole sulla collazione-> operazione contabile a cui si da il nome di riunione fittizia.


La successione testamentaria e la donazione


Il testamento


Il testamento è un atto giuridico unilaterale, che consiste della sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti. È un atto revocabile fino all’ultimo istante di vita del testatore e con il testamento il soggetto da in eredità dal momento in cui muore-> atto a causa di morte. È un atto formale e scritto secondo le seguenti forme: olografo (scritto a mano dal testatore), pubblico (scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a 2 testimoni), segreto (non importa la forma ma deve essere consegnato dal testatore al notaio sigillato, davanti a 2 testimoni).

L’istituzione di erede ed i legati


Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali e non.
Quelle patrimoniali possono essere:
- istituzione di erede, di uno o più eredi, a titolo universale
- uno o più legati, ossia non costituenti una quota
Legato di specie-> proprietà di una cosa determinata
Legato di genere-> proprietà di cose determinate nel genere
Si acquistano immediatamente, senza accettazione (salvo rinuncia).
- costituzione di una fondazione
La diseredazione non può pregiudicare i diritti dei legittimari i quali non succedono solo x indegnità. Alcune persone invece sono incapaci di succedere x testamento perché in contrasto con la qualità di erede x la funzione svolta o perché in grado di esercitare pressioni sul testatore, influenzandone la volontà e sono: interprete, notaio e le persone che abbiano scritto testamento segreto.
La condizione, il termine, l’onere
L’efficacia dell’istituzione d’erede e di legato possono dipendere dal verificarsi di una condizione sospensiva (conseguire un titolo di studio, in attesa del quale è nominato un amministratore dell’eredità) o risolutiva (perde efficacia al verificarsi di un evento futuro). Solo i legati possono essere sottoposti a termine. L’onere è una prestazione di fare o non fare imposta al beneficiario dell’atto di liberalità-> obbligazione personale dell’onerato.

Invalidità del testamento


Il testamento invalido può essere:
- nullo x difetto della forma/ x motivo illecito
- annullabile x difetto di capacità (minore, interdizione giudiziale, incapacità naturale)/ vizi della volontà (errore, violenza, dolo)
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono, x il caso d’incapacità, dalla data di esecuzione del testamento, x i vizi, dalla loro scoperta.


La donazione e le altre liberalità fra vivi


La donazione è il contratto con il quale, x spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Oggetto della donazione può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante. Si ha donazione quando:
-il donante trasferisce al donatario un diritto reale su un bene o un diritto di credito
-il donante assume un’obbligazione nei confronti del donatario (donazione obbligatoria)
-il donante rinuncia ad un credito che il donatario aveva nei confronti del donante
Il donante remunera, x riconoscenza o x considerazione dei meriti, un servizio che di regola non è suscettibile di valutazione economica o quando il bene donato ha un valore assai superiore a quanto si usa dare in simili circostanze (donazione rimuneratoria).
Causa: spirito di liberalità che esprime l’assenza di costrizione in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare.
Formazione del contratto: x la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico al fine di garantire l’effettiva volontà del donante. Per le donazioni che hanno x oggetto denaro o cose mobili di modico valore non necessita l’atto pubblico purché vi sia la consegna. Il modico valore della cosa donata si valuta in rapporto alle condizioni ec. del donante.
Contratto consensuale e revocabile in 2 casi:
-x sopravvenienza di figli o di altri discendenti (proposta entro 5 anni)
-x ingratitudine del donatario (entro un anno dalla conoscenza del fatto)
Il donante è responsabile del proprio inadempimento o del ritardo solo x dolo o x colpa grave, x cui sarà il donatario a dover provare che lo stesso è dipeso da dolo o da colpa grave.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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