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Il fallimento e le altre procedure concorsuali

Procedura concorsuale liquidatoria che s’apre a carico dell’imprenditore, che non è capace di far fronte in modo regolare ai propri impegni. Tale procedura è avviata su istanza di creditori, imprenditore stesso, pm. Dopo tale procedura l’imprenditore non può più disporre liberamente dei propri beni e qualsiasi atto da lui compiuto risulta inefficace. Ogni creditore verrà soddisfatto sulla base di un piano di ripartizione.
Il curatore fallimentare si occupa di:
- Amministrare il patrimonio del fallito
- Esercitare un’azione revocatoria (rendere inefficaci gli atti compiuti dal fallito) nell’interesse di tutti i creditori
- Colui che riceve pagamento o acquista un bene dal fallito dovrà restituirli al fallimento, sennò si viola la par condicio creditorum.
Vi sono 2 procedure alternative di fallimento:
Concordato fallimentare: consiste nella proposta avanzata dal fallito di liquidare x intero i creditori privilegiati (muniti di pegno, ipoteca o privilegio sul bene del fallito) e i misura parziale quelli chirografari (semplici creditori)-> tale concordato deve essere omologato dal tribunale che ne valuta la legittimità e la convenienza.
Concordato preventivo: viene avanzato dall’imprenditore insolvente x scongiurare la dichiarazione di fallimento. Questa prevede: pagamento dei creditori privilegiati, pagamento del 40% di quelli chirografari; oppure cessione di tutti i suoi beni ai creditori.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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