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Tossicodipendenze e sanzioni alternative al carcere


Allo stato attuale, le sanzioni penali vengono applicate solo agli spacciatori di stupefacenti, mentre coloro che detengono sostanze stupefacenti per farne uso personale sono soggetti a sanzioni amministrative.
Per costoro sono altresì operanti:
a. la sospensione della patente di guida,
b. la sospensione del porto d’armi,
c. la sospensione del passaporto,
d. la sospensione dell’eventuale permesso di soggiorno,
e. il divieto di conseguire tali documenti per un periodo da 2 a 4 mesi per le droghe pesanti e da 1 a 3 mesi per quelle leggere.
Il T.U. 309/90 stabilisce che non può essere disposto la custodia cautelare in carcere salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale gravità, allorché imputata sia una persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero e l’interruzione può pregiudicare la disintossicazione; la custodia è invece disposta o ripristinata in caso di interruzione del programma o di comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
Sempre il T.U. 309/90 dispone inoltre la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti di persona condannata a pena non superiore a 4 anni per reati commessi in relazione proprio stato di tossicodipendenza, qualora si accerti che la persona si è sottoposta oppure abbia in corso un programma terapeutico.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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