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Omicidio volontario o doloso nel codice penale


La morte consegue a un’azione od omissione voluta dall’agente, cioè tese con coscienza e volontà a sopprimere il soggetto passivo.
La volontà omicida attiene un fenomeno soggettivo interno; la prova di essa deve essere necessariamente affidata, in mancanza di confessione esplicita, ad elementi di natura oggettiva che abbiamo caratteri sintomatico.
Ne deriva l’importanza dell’indagine medico legale: la prova della volontà omicida può essere fornita soprattutto dalla considerazione dei seguenti dati:
a. natura dei mezzi impiegati;
b. natura di gravità delle lesioni responsabili della morte;
c. particolari circostanze ambientali in cui il delitto è avvenuto;
d. concrete possibilità di difesa o di reazione della vittima;
e. condizioni di inferiorità e di incapacità di resistere della vittima.
Si parla di omicidio doloso circostanziato quando dicono particolare circostanza aggravanti:
i. l’aver adoperato sevizie o agito con crudeltà;
ii. l’aver adoperato un mezzo venefico ovvero un altro mezzo insidioso;
iii. aver ucciso nell’atto di commettere violenza sessuale o atti di libidine violenti;
iv. la premeditazione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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