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Omicidio preterintenzionale, colposo o del consenziente nel codice penale

Omicidio preterintenzionale


Il colpevole, con la propria condotta, ha causato la morte dell’altro, sebbene con essa egli né si riprometteva né voleva uccidere l’altro, ma intendeva solo percuoterlo o lederlo.

Omicidio colposo


La fattispecie in esame ricorre ad esempio negli eventi mortali causati da imperizia, imprudenza o negligenza professionale.

Omicidio del consenziente


La vita è un bene indisponibile; è per questo motivo che il codice stabilisce espressamente l’ipotesi dell’omicidio del consenziente (escludendo così l’esimente dell’art. 50 c.p. secondo cui non è punibile chi commette il delitto col consenso della persona offesa).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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