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Definizione di istigazione o aiuto al suicidio nel codice penale


L’art. 580 c.p. prevede espressamente l’ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio; in pratica si dovranno tenere distinte le due ipotesi, conseguenti alla condotta di istigazione o di aiuto:
1. se il suicidio avviene;
2. se il suicidio non avviene: in tal caso perché il delitto sia punibile occorre che si verifichi una lesione personale grave o gravissima.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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