Skip to content

Indebolimento permanente di un senso o di un organo


Il significato di organo in medicina legale è certamente diverso da quello che lo stesso termine assume in anatomia, poiché nel nostro ambito è sinonimo di funzione: esso si riferisce più esattamente a quel complesso di entità anatomiche che svolgono una funzione ben delineata ai fini della vita organica e di relazione (prensile, statica, deambulatoria, sessuale, riproduttiva, digestiva, respiratoria, cardiovascolare, nervosa, psichica, ecc…).
Quanto al senso, esso è il mezzo attraverso il quale si ricevono le percezioni dal mondo esterno (vista, udito, tatto, gusto, olfatto); data la concezione “funzionale” del termine organo, il riferimento al senso diventa pleonastico.
Alcuni ritengono che l’aggravante in esame si realizzi solo quando il deficit o le menomazioni rilevate riducano di almeno il 10% la funzione considerata oppure il senso interessato.
Al di sopra del 90%, il deficit funzionale si qualifica come perdita (lesione personale gravissima).
È necessario infine precisare che ai fini valutativi, in sede penale, si deve prendere in esame la “funzione naturale”, senza riguardo ad eventuali trattamenti terapeutici o protesici o correzioni chirurgiche.
Se tuttavia la persona ha accettato liberamente di sottoporsi a un intervento chirurgico per emendare il danno e al momento della valutazione medico legale la riparazione è già stata attuata, sarebbe certamente ingiusto non tenere conto della nuova e più favorevole situazione obiettiva; perciò, se sussistono i presupposti, e cioè se si è ottenuto il completo ripristino della funzione naturale, si potrà anche escludere l’aggravante in questione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.