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Valutazione del danno alla persona in responsabilità civile


Il danno può consistere nella diminuzione temporanea o permanente del patrimonio e del reddito del danneggiato, oppure nella compromissione della sua stessa integrità e quindi della sua efficienza psicofisica, intesa quale bene inalienabile e giuridicamente tutelato di ogni essere umano.
Fino a pochi anni fa il risarcimento del danno alla persona era strettamente legato all’esistenza di un reato o alla prova dell’effettiva perdita economica che da esso fosse derivata.
Oggi, la capacità di guadagno e la capacità lavorativa del danneggiato non sono più considerate come unici parametri di riferimento per la valutazione e il risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile, né è pregiudiziale la prova del reato per il risarcimento del danno alla salute, il che vuol dire che esso non viene più ascritto alla categoria dei cosiddetti “danni non patrimoniali”.
Il fondamento giuridico dell’obbligo risarcitorio resta in ogni caso l’affermazione preliminare della responsabilità di chi ha posto in essere la condotta illecita.
Questa a sua volta è fondata sulla preliminare dimostrazione del danno e quindi sull’accertamento del nesso di causalità giuridico-materiale fra la condotta illecita considerata e l’evento di danno.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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