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Valutazione dell’inabilità permanente: danni plurimi monocroni e policroni


Si parla di coesistenza quando la minorazione preesistente non ha alcuna influenza sul decorso e sugli esiti della lesione infortunistica (ad esempio, sordo congenito che subisce l’amputazione di un arto per un infortunio sul lavoro); si parla di concorrenza quando la o le menomazioni preesistenti incidono sullo stesso organo-funzione che subisce l’evento infortunistico attuale.
Nella pratica si è soliti distinguere le menomazioni plurime monocrone (cioè prodotte nello stesso infortunio) da quelle policrone.
Per le menomazioni plurime monocrone, sia che si tratti di menomazioni coesistenti che concorrenti, occorre effettuare una valutazione complessiva e unica del danno.
Nel caso di menomazioni plurime policrone (cioè conseguenti a infortuni riportati in epoche diverse), occorre distinguere se ci si trova di fronte a menomazioni preesistenti dovute a fatti extra-lavorativi o lavorativi.
Qualora il titolare di una rendita di inabilità (cioè affetto da menomazioni preesistenti in conseguenza difatti lavorativi) sia colpito da un nuovo infortunio sul lavoro indennizzabile, si procede alla costituzione di un’unica rendita: questa è rappresentata non dalla somma aritmetica delle due rendite, ma è proporzionata al grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro causata dalle menomazioni determinate dal precedente e dal nuovo infortunio (se si tratta di infortuni antecedenti al 25 luglio 2000).
Se il nuovo infortunio è successivo al 25 luglio 2000, occorre distinguere due diverse ipotesi:
1. le preesistenze lavorative erano state indennizzate con rendita: in questo caso il grado della menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato con riguardo alle nuove tabelle, senza tenere conto delle preesistenze (alla vecchia rendita si aggiungerà la nuova, calcolata in base alla nuova disciplina);
2. le preesistenze lavorative non erano indennizzate in rendita: se ne terrà conto ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto, solo se concorrenti (cioè aggravanti) con le nuove menomazioni; se invece si tratta di preesistenze extra-lavorative, occorre ulteriormente distinguere se ricorre coesistenza o concorrenza:
a. se sussiste mera coesistenza non se ne terrà conto ai fini valutativi;
b. se invece si tratta di concorrenza, il grado di riduzione permanente complessivo che residua al nuovo infortunio deve essere rapportato non all’attitudine al lavoro propria del soggetto normale e sano, ma a quella ridotta per effetto della preesistente inabilità (il danno risultante sarà infatti più grave).
Ne deriva che la seconda minorazione sarà valutata con una percentuale di danno più elevata rispetto a quanto stabilito dalla padella di legge per un soggetto teoricamente sano o normale: formula di Gabrielli  (dove D = danno indennizzabile; C = attitudine al lavoro preesistente; C1 = attitudine al lavoro residuata all’infortunio da valutare).
Esempio: un lavoratore ha subito per infortunio accidentale (extra-lavorativo) la perdita del pollice destro (inabilità del 28%); nel corso dell’attività lavorativa subisce la perdita anche del pollice di sinistra (inabilità del 23%); perciò:
attitudine al lavoro preesistente: 100 - 28 = 72;
attitudine residuata all’infortunio sul lavoro: 100 – 51 (cioè 28 + 23) = 49;
inabilità complessiva con formula di Gabrielli:  invece che 23%.
La formula di Gabrielli si applica oltre che nel caso di preesistente inabilità extra-lavorativa, concorrente con l’inabilità conseguente al nuovo evento, anche nei casi di danni infortunistici INAIL già liquidati in capitale o di danni infortunistici indennizzati in altra gestione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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