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L’istituto della revisione


La misura della rendita per inabilità permanente o per danno biologico può essere sottoposta a revisione sul richiesta dell’assicurato oppure per disposizione dell’Istituto.
In caso di infortunio, entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita:
a. nei primi 4 anni il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte a intervalli di un anno l’una dall’altra;
b. alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita e lavoratore può essere nuovamente invitato a sottoporsi a visita di controllo;
c. alla scadenza del decimo anno può essere nuovamente invitato per un’ultima volta.
In caso di malattia professionale, entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita: prima visita dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia; ultima visita alla scadenza del 15º anno dalla data di costituzione della rendita.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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