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Assicurazione privata per invalidità permanente da malattia


L’assicurazione per l’invalidità permanente conseguente a malattia venne introdotta dapprima come garanzia complementare o accessoria nella polizza vita; solo in epoca relativamente recente questa speciale forma di assicurazione si è affermata in modo autonomo da altri tipi di contratto esistenti sul mercato assicurativo.
La garanzia diventa operante allorché a causa di una malattia, insorta durante il periodo di vigenza, si determini una riduzione permanente totale o parziale dell’integrità fisica dell’assicurato che comprometta in tutto o in parte la sua capacità di lavoro.
Se la malattia è l’espressione di uno “stato patologico” preesistente alla stipula del contratto, l’assicurazione non è più efficace (a meno di specifica deroga).
Si comprende che anche nell’ambito di questa speciale polizza possono accendersi frequenti discussioni, che il più delle volte sfociano nel giudizio arbitrale.
In ogni caso, la società corrisponde l’indennità solo per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata, senza riguardo al maggior danno riconducibile a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni con difetti fisici preesistenti o susseguenti alla stipula del contratto e a questo estranee.
L’indennizzo è previsto solo per percentuali di invalidità permanente che superino una data franchigia (in genere del 35%).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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