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Responsabilità professionale del medico e rapporto di causalità materiale


Qualsiasi decisione in materia di colpa spetta non a questo o quel perito, ma sempre al magistrato che giudica.
In ogni caso, prima che sulla colpa, il magistrato centra la sua attenzione sulla causalità materiale dell’evento dannoso prodotto.
La portata del moderno orientamento giurisprudenziale su questa materia potrà più agevolmente comprendersi se si tiene a mente il tenore generale dell’art. 40 c.p.: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Mentre in materia di causalità attiva, il perito medico legale e con lui il giudice ragionano su fatti concreti; in materia di causalità omissiva si è costretti a ragionare su comportamenti che non sono stati posti in essere: ne deriva una maggiore difficoltà della prova che dovrà e potrà essere fondata unicamente su dati logici e statistici.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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