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Articoli 43-48 del codice deontologico: norme sulla sperimentazione clinica e farmacologica


Nel codice deontologico si stabiliscono i seguenti principi generali:
1. il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che si avvale della sperimentazione sull’animale e sull’uomo;
2. l’attività di ricerca è libera, ma essa deve essere comunque programmata e attuata secondo idonei protocolli;
3. la sperimentazione clinica può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica e/o terapeutica;
4. deve essere in ogni caso salvaguardato il principio della inviolabilità dell’integrità psicofisica e della vita del soggetto in esperimento;
5. la liceità della sperimentazione è subordinata al valido consenso dell’interessato;
6. in assenza di finalità terapeutiche, la sperimentazione clinica non è attuabile;
7. ogni procedura sperimentale di ogni ricerca biologica sulla riproduzione umana devono rispettare i limiti invalicabili della tutela della salute individuale.

Norme di buona pratica clinica


Con particolare riguardo alla sperimentazione di farmaci, il medico deve seguire le norme di buona pratica clinica stabilite da un’apposita direttiva della Comunità Europea.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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