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Giuste cause di rivelazione del segreto professionale medico


La rivelazione del segreto professionale è legittima solo se sussiste una giusta causa.
Le giuste cause di rivelazione sono distinte in imperative e permissive:
1. imperative sono quelle che impongono la rivelazione del segreto; si tratta di doveri espressamente stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Ma anche in tali ipotesi il medico dovrà osservare il più rigoroso riserbo su tutte quelle notizie irrilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico;
2. permissive sono quelle che permettono o consentono, ma non obbligano, di rivelare il segreto.
Fra di esse va considerato anzitutto il consenso dell’avente diritto, contemplato dall’articolo 50 c.p. fra le cause che escludono in generale la punibilità.
Di fronte ai parenti che chiedono informazioni sullo stato di salute di un loro congiunto, il medico può accettare di rispondere solo se ciò è in linea con la volontà e l’esplicito consenso del suo assistito.
A parte il consenso, fra le giuste cause permissive possono anche essere annoverate quelle cause cosiddette “scriminative” che escludono la punibilità; esse sono:
a. il caso fortuito o la forza maggiore;
b. il costringimento fisico;
c. l’errore di fatto;
d. l’errore determinato dall’altrui inganno;
e. stato di necessità;
f. difesa legittima.
Al medico, infine, è fatto obbligo di non diffondere, attraverso pubblicazioni scientifiche, la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire l’identificazione del soggetto cui appartengono.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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