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Perizia penale del medico legale


Nel processo penale non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Il giudice nomina il perito scegliendo fra gli iscritti in un apposito albo o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
L’ufficio di perito è obbligatorio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione.
Quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità, l’incarico viene affidato a più persone.
Disposta la perizia, il pubblico ministero delle parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici il numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti.
Il magistrato formula i quesiti, sentito il perito e i consulenti tecnici del pubblico ministero e dei difensori presenti.
Iniziano quindi le operazioni peritali che si concludono con la presentazione dell’elaborato scritto consegnato nei termini stabiliti (generalmente non oltre 90 giorni); il perito può chiedere una proroga dei termini, ma il codice stabilisce che in ogni caso il termine per la risposta ai quesiti non può superare i 6 mesi.
Assai importante è il ruolo del consulenti tecnici delle parti: e si possono assistere al conferimento dell’incarico al perito, presentare direttamente al giudice richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale, possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formando osservazioni e riserve delle quali deve darsi atto nella relazione peritale.
In dibattimento si osservano per il delitto e i consulenti delle parti le stesse disposizioni stabilite per l’esame dei testimoni.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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