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2° forma c.d. breve della sospensione della pena

2° forma  c.d. breve della sospensione della pena


è stata introdotta dalla l. di riforma n.145/2004 mediante l’aggiunta di un comma (l’ultimo) all’art. 163 c.p.
Il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena è ridotto ad un solo anno, indipendentemente dal fatto che si tratti di delitto o contravvenzione.

Condizioni necessarie => affinché il condannato possa usufruire di questa sospensione particolarmente vantaggiosa, esse prevedono che:
a)si tratti di condanna a pena non superiore ad 1 anno;
b)“sia stato interamente riparato il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di 1° grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante la restituzione”, nonché, “entro lo stesso termine, (…) il colpevole si sia adoperato spontaneamente ad efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabile”.

Quindi => il particolare favore della sospensione “breve” è giustificato essenzialmente dal ravvedimento che il colpevole ha spontanea,mente prima della pronuncia del giudice, oltre che dalla minore gravità del reato.
Per il resto la disciplina della sospensione “breve” è la stessa di quella ordinaria, in quanto compatibile.




Revoca => le cause di revoca sono 3 (art. 168 c.p.):
1-l’inadempimento, nei termini stabiliti dal giudice, degli obblighi imposti al condannato;
2-la commissione, entro i termini di sospensione, di un nuovo reato;
3-il sopravvenire, entro i termini di sospensione, di una condanna per un delitto anteriormente commesso.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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