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Definizione di Unione Europea (UE)

E’ un’organizzazione sopranazionale, la cui struttura può essere illustrata attraverso l’immagine del tempio a 3 colonne:

  1. preesistenza delle 3 comunità, CEE (1957: comunità economica europea), CECA (1951: comunità europea del carbone e dell’acciaio), EURATOM (1957: comunità europea per l’energia atomica): si tratta di organizzazioni sovra-nazionali, che con il trattato di Maastricht (1992), si fondono in un'unica comunità cioè la comunità europea (CE), ovvero il pilastro primo dell’Unione Europea.
  2. politica estera e di sicurezza comune (PESC);
  3. cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Il conseguimento degli obiettivi comunitari è stato affidata dai trattati a varie istituzioni:
  1. Parlamento Europeo: ha sede a Strasburgo; esprime parere sull’attività legislativa della comunità ed interviene con poteri molto ampi sulle questioni di bilancio; è composto da 626 membri eletti a suffragio universale diretto e durano in carica 5 anni;
  2. Commissione:  ha sede a Bruxelles. E’ l’organo esecutivo dell’Unione: è il motore di tutta l’azione comunitaria perché promuove e  sviluppa le politiche previste dai trattati, per il raggiungimento dei fini comuni. E’ composta da 20 membri (con le nuove adesioni vi sarà un commissario per ogni stato).
  3. Consiglio: è l’organo decisionale della comunità: esso adotta tutte le decisioni + importanti della comunità, su proposta della commissione e dopo aver ascoltato il parere del parlamento.
È composto  dai rappresentanti degli stati membri: titolare del seggio è lo stato membro della comunità che designa il proprio rappresentante.
4)Consiglio Europeo: è organo di cooperazione fra i paesi delle comunità europee; si riunisce due volte l’anno; definisce gli orientamenti politici dell’unione.
5)Corte di Giustizia: ha sede a Lussemburgo; controlla che venga rispettata l’interpretazione e l’applicazione dei trattati. E’ formata da un giudice per ogni stato membro e 8 avvocati generali, nominati di comune accordo dagli stati membri, eletti per un periodo di 6 anni con un mandato rinnovabile; ogni 3 anni è previsto un rinnovo parziale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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