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Definizione di: CAL, CREL, conferenza raccordo

1)CAL:  nuovo organo di consultazione degli enti locali(art123).
In particolare le sue funzioni sono:
a)legislativa:  interviene nel procedimento normativo per garantire una legislazione regionale rispettosa delle autonomie locali;
b)consultiva: esprime pareri spesso obbligatori , su proposte di legge su oggetti specifici(modifica statuto, approvazione bilanci).
La costituzione del Cal  asseconda la tendenza a dar vita a sedi di raccordo e cooperazione istituzionale tra enti locali e regioni. La sua creazione fa emergere il carattere del regionalismo italiano che deve costantemente confrontarsi con un radicato municipalismo.
2)CREL: E’ una sede stabile di partecipazione alle attività regionali che svolge una funzione consultiva nelle materie di carattere economico sociale. Il suo ruolo è quello di strumento di studio, di ricerca e di confronto, di cui la regione può avvalersi per delineare le politiche di programmazione.
3)Conferenza Raccordo: con  la 142/90 il legislatore affida il compito alle regioni di individuare i modelli e le sedi della collaborazione con gli enti locali e molte regioni hanno utilizzato questa disposizione per istituire delle conferenze di raccordo con gli enti locali.
La vera novità di queste forme di concertazione tra regioni e enti locali sta nella definizione di un modello che crea un rapporto diretto tra i vari livelli di governo superando l’idea che gli enti locali debbano avere come interlocutore esclusivo lo stato. Infatti le relazioni di tipo triangolare vedono il loro vertice lo stato e su due piani separati, regioni ed enti, mentre queste conferenze descrivono relazioni seriali in cui il referente diretto degli enti locali è la regione, si ha così un’attenuazione dei rapporti diretti tra stato e enti locali.
4)Conferenze permanenti: organismi istituiti per coordinare i diversi livelli di governo. Qui stato ed enti si incontrano per definire linee politico amministrative.
5)Commissione parlamentare per le questioni regionali: prevede consultazioni nel caso di scioglimento del consiglio regionale e di rimozione del presidente della giunta. Essa è composta da 20 deputati e 20 senatori.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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