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Definizione di fonte in materia di diritto costituzionale

Sono gli strumenti di produzione del diritto, ed  in particolare, l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, quindi ad innovare l’ordinamento giuridico.
Ovviamente è la costituzione che(art da70 a81), indica gli atti che possono produrre il diritto(cioè le fonti). Essa indica le fonti ad essa immediatamente inferiori(fonti primarie), e quindi le leggi e gli atti ad esse equiparati, perché saranno poi queste a regolare le fonti ancora inferiori(fonti secondarie). Nello specifico le norme di un ordinamento giuridico che indicano le fonti abilitate a innovare l’ordinamento stesso si chiamano norme di riconoscimento. Esse attribuiscono ad un determinato organo il potere di emanare un determinato atto normativo.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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