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I limiti della revisione costituzionale

La nostra carta costituzionale non è completamente revisionabile, in particolare l’art.139 costituzione è un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.
Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:
a)art.2: che dichiarando inviolabili i diritto dell’uomo, sottrarrebbe a qualsiasi revisione i diritto elencati in costituzione dall’art 13 in poi;
b)art.5: che dichiarando la repubblica una e indivisibile, esclude ogni possibilità di dividere il paese.
I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero il principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritto fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO - COSTITUZIONALE di Antonio Amato
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