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Recesso nel rapporto di lavoro: interessi in gioco

Il recesso è un negozio giuridico unilaterale, posto in essere cioè da una sola parte contrattuale, recettizio, per la cui validità occorre la comunicazione all'altra parte contrattuale e l'effettiva conoscenza da parte della stessa. Con il recesso il contraente fissa un termine a decorrere dal quale il rapporto cesserà di esistere (la c.d. disdetta) dando luogo alla risoluzione unilaterale. Ovviamente occorre un preavviso dato alla controparte con cui si configuri il recesso anche contro la volontà di quest'ultima. In questo caso ampiamente descritto stiamo parlando pur sempre di “recesso ordinario”, il quale differisce da quello straordinario, il quale si configura in presenza di anomali funzionali del rapporto obbligatorio e può essere intimato senza preavviso e con effetto immediato. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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