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Il recesso ad nutum e l'obbligo del preavviso

Il codice civile, riprendendo il R.D.L. 1825/1924 sull'impiego privato, ha confermato la libera recedibilità (ad libitum, ad nutum, per decisione arbitraria di una parte) di entrambe le parti dal contratto di lavoro, prevedendo, però, che la parte recedente debba dare un preavviso a seconda di quanto previsto dai contratti collettivi, o in mancanza secondo gli usi. La ratio del preavviso la ritroviamo nel fatto che la cessazione del rapporto causi alla parte avversa danni di vario genere. Infatti qualora una parte ometta di dare preavviso, dovrà l'indennità di mancato preavviso, corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso. Tale indennità, però, è risarcitoria e non sostitutiva del preavviso: il datore non è chiamato a scegliere. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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