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Il tentativo obbligatorio di conciliazione

Prima della L.108/1990 l'esperimento del tentativo di conciliazione era facoltativo. 
Con l'art. 5 della 108 il tentativo di conciliazione diventa necessario, nell'area della sola tutela obbligatoria, per poter accertare giudizialmente l'illegittimità del licenziamento. Il giudice che nel corso della prima udienza rilevi che non è stato esperito il tentativo di conciliazione, decreta l'improcedibilità della domanda, sospende il giudizio e fissa un termine di 60 giorni per proporre il tentativo di conciliazione. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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