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Base di calcolo, frazionabilità intro-annuale ed indicizzazione del t.f.r.

Per ciò che riguarda la base di calcolo del t.f.r. l'art. 2120 c.c. precisa che, per determinare la retribuzione annua, vadano prese in considerazione tutte le somme che il datore di lavoro ha corrisposto al prestatore, escluse quelle di carattere occasionale (rimborsi spese) ed incluse, invece, le prestazioni in natura, di cui si computa l'equivalente in denaro. Il principio dell'omnicomprensività della retribuzione (secondo cui la retribuzione include tutto ciò che a carattere predeterminato è corrisposto dal datore di lavoro) può essere derogato solo dai contratti collettivi. 
Va sottolineato, inoltre, il principio della “frazionabilità introannuale” del t.f.r., il quale prevede che la quota di retribuzione annua venga ridotta per le frazioni di anno, in quanto vengono computati come mesi interi solo le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 
caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale) debba essere computato nella retribuzione annua l'equivalente a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora fosse stato in servizio. 
La quota annua va poi incrementata, alla scadenza dell'anno stesso, dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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