Skip to content

Campo di applicazione della nuova disciplina. Efficacia assolutamente inderogabile

L'art. 4 della L.297/1982 ha previsto che la disciplina del t.f.r. si applichi a tutti i rapporti di lavoro subordinato, ivi compresi quelli del personale navigante aereo e marittimo. In precedenza era escluso il settore del pubblico impiego, ma dopo la privatizzazione dello stesso, la disciplina in questione si è estesa anche ai lavoratori pubblici. 
Viene meno, in materia di t.f.r., il principio del favor, il quale prevede che la contrattazione collettiva o individuale possa prevedere trattamenti migliori per il lavoratore: in questo caso la disciplina fin qui esaminata ha EFFICACIA ASSOLUTAMENTE INDEROGABILE, tanto in peggio quanto in meglio. 
Accanto alle forme obbligatorie di previdenza previste dalla legge, sono previste forme volontarie di previdenza che l'imprenditore può realizzare tramite l'ausilio e la partecipazione dei propri dipendenti, al fine di erogare prestazioni economiche in caso di eventi e bisogni del lavoratore: sono vere e proprie forme di retribuzione differita in funzione previdenziale. L'art. 2123 c.c. consente al datore di lavoro di farsi carico, accanto all'erogazione del t.f.r., di prestazioni SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE in caso di sospensione dell'attività lavorativa. 
Sono, inoltre, nati col passare del tempo e soprattutto con il ridimensionamento del sistema previdenziale pubblico per far fronte alla spesa pubblica, forme pensionistiche complementari: il lavoratore, oggi, nel termine di 6 mesi dall'assunzione, può scegliere se destinare il proprio t.f.r. a fondi pensione complementari, istituiti dalle stesse imprese o da altre imprese private, rinunciando così alla totalità dell'ammontare del t.f.r. o ad una percentuale dello stesso, per poter godere, una volta cessato il rapporto di lavoro, oltre che della propria pensione anche di una pensione integrativa. Ciò può essere realizzato non solo tramite il t.f.r., ma anche tramite pagamenti dello stesso lavoratore a favore di tali fondi: il lavoratore, infatti, può liberamente scegliere di lasciare il t.f.r. al suo posto, godendone alla cessazione del rapporto di lavoro e senza destinarlo a fondi pensionistici complementari, ma partecipando tramite il proprio apporto individuale a fondi pensionistici alternativi. Va sottolineato che il termine di 6 mesi è abbastanza importante: in assenza di una dichiarazione espressa del lavoratore, il t.f.r. verrà automaticamente destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, oppure a quella alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori, o in mancanza di accordo tra le parti e di una forma pensionistica collettiva, ad una forma pensionistica complementare presso l'INPS. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.