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Garanzia generale patrimoniale e cause legittime di prelazione

Partiamo, nell'analisi delle garanzie poste a tutela dei lavoratori, da quelle inerenti il diritto di credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro. 
L'art.2740 c.c., in tema di responsabilità, prevede che il debitore risponda dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quindi il datore di lavoro può arrivare a rispondere con i suoi beni dell'obbligazione nei confronti dei lavoratori. 
L'art. 2741 c.c. al comma 2 prevede che siano cause legittime di prelazione, per cui quindi alcuni creditore si possano rifare prima degli altri sul debitore, il privilegio, il pegno e l'ipoteca. Il prestatore di lavoro può vantare, nei confronti del datore di lavoro, un privilegio in considerazione della causa del credito: in particolare si tratta di un privilegio generale sui mobili del debitore (il datore di lavoro) disposto dall'art.2751 bis c.c., il quale prevede che tale privilegio gravi sui beni mobili in funzione delle “retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati, delle indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto lavorativo, dei danni conseguenti alla mancata corresponsione di contributi previdenziali ed assicurativi, nonché del risarcimento del danno subito per effetto di licenziamento inefficace, nullo o annullabile”. L'art.2777 comma 2 c.c. prevede che tale privilegio sia secondo solo a quello per spese di giustizia. Ancora l'art. 2776 c.c. prevede che qualora i beni mobili siano insufficienti per soddisfare i relativi crediti privilegiati esistenti, ci si potrà rifare sui beni immobili del datore di lavoro, dando precedenza ai crediti relativi al t.f.r. ed all'indennità di mancato preavviso, in secundis ai crediti di lavoro, ed in ultima ipotesi ai crediti dello Stato e dei creditori chirografari (ricordiamo, quelli che non godono di prelazione). 
L'art. 1676 c.c. tutela, inoltre, il lavoratore, tramite un'azione diretta di rivalsa, nell'ipotesi di prestazione del lavoro a favore di un appaltatore: in tal caso il lavoratore potrà rifarsi anche sul committente nei limiti di quanto dovuto dallo stesso all'appaltatore. Tale tutela è stata rafforzata dall'introduzione della responsabilità solidale dell'appaltante e dell'appaltatore, entro il limite temporale di un anno dalla cessazione dell'appalto, per ciò che concerne i debiti retributivi e previdenziali: passato un anno continua ad applicarsi il solo art.1676 c.c. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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