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Inderogabilità delle norme di legge e dei contratti collettivi ed i limiti all'autonomia dispositiva del lavoratore

La ratio dell'art.2113 c.c. non è da ricercare nella volontà del legislatore di privare totalmente il lavoratore del potere di disposizione dei propri diritti, bensì nella volontà di aiutare una categoria socialmente sottoprotetta come quella dei prestatori di lavoro. Il lavoratore, infatti, non può disporre dei diritti a lui attribuiti OLTRE certi limiti previsti dall'ordinamento: oltre quindi il minimo inderogabile di trattamento economico e normativo. Inoltre lo stesso art.2113 comma 4 del codice, prevede che siano VALIDE le rinunzie e le transazioni avvenute in sede di conciliazione delle controversie individuali, in cui la disposizione dei diritti avviene con l'assistenza dell'organo conciliatore. Ad esse, inoltre, sono equiparate le sedi di CERTIFICAZIONE, introdotte dal D.Lgs. 276/2003. Tutto ciò dimostra come non ci sia una carenza del potere di disposizione del lavoratore inerente i propri diritti, bensì una limitazione di tale potere nel suo stesso interesse. 
Per ciò che concerne le transazioni collettive poste in essere dai sindacati, esse necessitano della ratifica dei lavoratori coinvolti, in quanto devono essere manifestazione del volere del lavoratore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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