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Disciplina processuale delle controversie di lavoro

In materia di diritto del lavoro, considerata la situazione di sottoprotezione sociale del lavoratore e di parte contrattualmente debole, vi è un rafforzamento della tutela giurisdizionale, in quanto il prestatore di lavoro viene considerato parte debole non solo per ciò che attiene al rapporto, ma anche all'interno della controversia. La L.533/1973, modificando il Titolo IV del Codice di procedura civile dedicato alle controversi di lavoro, ha modificato tutta la disciplina del processo di lavoro. 
La tutela differenziata dei lavoratori subordinati è stata estesa, inoltre, anche ai lavoratori associati nei contratti agrari, nonché a quelli autonomi che svolgano un lavoro prettamente personale coordinato e continuato nei confronti di un'impresa: non si tratta di una parificazione, in questo ambito, dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi, ma semplicemente di un'eguale tutela dei lavoratori autonomi in posizione di subordinazione. 
Le controversie di lavoro vengono decise da un giudice monocratico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il quale, essendo necessaria l'osservazione dei principi dell'immediatezza (tempi più brevi del processo), della concentrazione (difese precise ed indicazione dei mezzi di prova sin dall'inizio del processo) e dell'oralità (interrogatorio delle parti e discussione orale), risolve la controversia all'interno di un'unica udienza, pronunciando la sentenza al termine della stessa e leggendone il dispositivo. Solo nel caso in cui sia necessaria la risoluzione di una questione inerente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di clausole apposte in un contratto collettivo, il giudice deve sospendere l'udienza e decidere con sentenza su tale questione, contro la quale si può ricorrere in Cassazione nel termine di 60 giorni, attendendo in tal caso la pronuncia della Corte. 
Le norme del codice di procedura civile (artt.432, 431, 423, 429), inoltre, assicurano una forte tutela al lavoratore: il giudice, per quanto riguardo i crediti di retribuzione, deve effettuare una valutazione equitativa dell'ammontare della prestazione dovuta, disponendone la liquidazione quanto sia certo il provvisoria esecuzione; inoltre l'esecuzione forzata in favore del lavoratore può essere iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza e può essere sospesa, su istanza di parte, qualora superi le vecchie 500.000 lire se ciò apportasse un gravissimo danno alla parte soccombente; infine, senza che il lavoratore sia gravato dall'onere di dimostrare il maggior danno subito, il datore di lavoro, in conseguenza del ritardato pagamento, deve anche il risarcimento del maggior danno derivante da svalutazione monetaria dei crediti di lavoro: si ha un effetto non solo rafforzativo della tutela del credito di lavoro, ma anche punitivo dello stesso datore soccombente. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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